Cassazione Penale, Ordinanza n. 10838/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il delitto contestato è rimasta ferma, non essendo stata riformata la sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che le censure erano generiche e sostanzialmente ripetitive di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito; in particolare, il ricorrente ridimensionava le frasi rivolte agli operanti a mero nervosismo, mentre la sentenza impugnata aveva valorizzato il contenuto gravemente minaccioso delle espressioni proferite. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta tipica, limitandosi a richiamare il delitto contestato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze generiche o meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come penalmente rilevante può poggiare sul contenuto oggettivamente minaccioso delle espressioni rivolte agli operanti, non essendo sufficiente una rivalutazione alternativa che ne attenui la portata a semplice nervosismo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10746/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10756/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10804/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10806/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10807/2025 del 18/03/2025
- ordinanza_penale · 18 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10808/2025 del 18/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →