Cassazione Penale, Sentenza n. 20887/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Ettore era stato condannato per aver minacciato Rocco Rispoli al fine di indurlo a rendere falsa testimonianza o a ritrattare dichiarazioni rese in un procedimento penale (art. 377 c.p., con richiamo ad aggravante 416-bis). Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) nullità della riapertura delle indagini e degli atti conseguenti per tardività della richiesta del PM e per mancata esistenza di nuove fonti di prova; 2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione della prova, essendo l'accusa fondata essenzialmente sulle dichiarazioni di persone con interessi contrapposti; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis fondata solo sulle dichiarazioni di Rispoli; 4) errore nel ritenere non estinto il reato per prescrizione, poiché l'atto interruttivo sarebbe intervenuto tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la doglianza sulla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), ritenendo legittimo che il PM chieda riapertura anche in assenza di nuove fonti se sussiste l'esigenza di nuove investigazioni o di una diversa valutazione delle acquisizioni. Tuttavia ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la condotta attribuita a D'Ettore non integri il delitto di cui all'art. 377 cod. pen. (intralcio alle indagini) perché le espressioni rivolte a Rispoli non costituivano minacce strumentali a influenzare le testimonianze né erano collegabili in modo chiaro a future interferenze testimoniali; l'allusione alla scarcerazione di terzi era vaga e non dimostrava una intimidazione diretta sulle dichiarazioni. Di conseguenza la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. I restanti motivi sono stati ritenuti privi di rilevanza dopo l'accoglimento del motivo decisivo.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen.
La riapertura delle indagini può essere autorizzata non solo quando emergano nuove fonti di prova, ma anche quando sussista l'esigenza di ulteriori investigazioni o la necessità di rivalutare le acquisizioni in base a un nuovo progetto investigativo.
art. 377 cod. pen.
Il reato di intralcio alla giustizia richiede pressioni o minacce volte a indurre la vittima a ritrattare o a non rendere dichiarazioni accusatorie; espressioni offensive o la mera minaccia di denunciare per calunnia, prive di un chiaro fine intimidatorio riferibile alle dichiarazioni testimoniali, non sono sufficienti a integrare il reato.
art. 416-bis cod. pen.
L'eventuale aggravante o riferimento a contesti di associazione mafiosa non può essere fondato esclusivamente sulle dichiarazioni di una sola persona senza riscontri concreti che colleghino la condotta del reo alla struttura o agli scopi dell'associazione; serve un fondamento probatorio specifico.
Massime di principio
- La richiesta di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) non richiede necessariamente nuove fonti di prova: è sufficiente una ragionevole esigenza di ulteriori accertamenti o una diversa prospettazione investigativa delle stesse acquisizioni.
- Le condanne fondate unicamente su testimonianze isolate richiedono particolare cautela: occorre verificarne attendibilità, assenza di conflitto di interessi e, se possibile, riscontri oggettivi prima di ritenere integrato il reato.
- Non ogni parola offensiva o la minaccia di azioni legali (es. 'ti denuncio per calunnia') configura intralcio alle indagini: è necessario provare l'intenzionalità intimidatoria volta a influenzare specifiche dichiarazioni testimoniali.
- Per l'applicazione di aggravanti legate a fenomeni associativi (art. 416-bis) servono elementi probatori che colleghino concretamente l'agire dell'imputato al contesto associativo; le sole dichiarazioni non corroborate potrebbero risultare insufficienti.
- Quando si discute della prescrizione, gli atti interruttivi devono risultare chiaramente prodotti nei termini: la correttezza formale e temporale degli atti interruttivi è decisiva per la conservazione dell'azione penale.
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