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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36814/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deduce un unico motivo: l'eccessività della pena irrogata. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti e che il trattamento sanzionatorio non sarebbe adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione osserva però che una censura meramente diretta alla misura della pena non è consentita in sede di legittimità, perché la graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti nonché la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto, il giudice di merito aveva inoltre motivato in modo congruo richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il motivo proposto investiva soltanto la presunta eccessività della pena, doglianza non scrutinabile nel merito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la pena era stata determinata dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena base e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La censura sulla sola eccessività della pena, quando non denunci specifici vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti, non è ammissibile in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della corretta applicazione dei criteri legali e della presenza di una motivazione non apparente o manifestamente illogica.
  • È sufficiente una motivazione che richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per giustificare la scelta della pena.
  • Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente il quantum della pena senza evidenziare errori giuridici specifici, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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