Sentenza n. 11000/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento relativamente al lotto 3 di gara: -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; - nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 della gara centralizzata regionale per la manutenzione delle apparecchiature biomediche, unitamente agli atti di nomina e sostituzione del presidente della commissione e ai verbali di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 3, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto, in sintesi: l'incompetenza della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement nell'adottare l'atto di sostituzione del presidente della commissione, poiché la gara era stata originariamente gestita da altra Direzione; l'illegittimità della sostituzione del presidente, anche per conflitto di interessi, in quanto la precedente presidente aveva segnalato l'opportunità della propria sostituzione; la violazione dei principi di unicità, collegialità perfetta e immodificabilità della commissione, nonché la mancata predeterminazione di un supplente; l'illegittimità delle valutazioni compiute dal nuovo presidente, che avrebbe preso atto delle valutazioni precedenti senza partecipare attivamente alla loro formazione; l'illegittimità degli atti compiuti dalla precedente presidente dopo il sopravvenire della situazione di incompatibilità; l'irregolarità delle valutazioni per l'identità dei punteggi attribuiti dai commissari; infine, l'erronea attribuzione di punteggi a fronte di giudizi sostanzialmente sovrapponibili e la violazione dei criteri valutativi previsti dal disciplinare. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, chiarendo che, pur non essendo necessaria la notificazione del ricorso agli enti destinati ad avvalersi a valle dei risultati di una gara aggregata, la loro partecipazione al giudizio è ammissibile e la notificazione nei loro confronti vale come litis denuntiatio. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato sotto ulteriori profili, ma il dispositivo lo ha definitivamente rigettato. Il Collegio ha rilevato un possibile difetto di interesse e un profilo di contraddittorietà nella condotta della ricorrente, che aveva partecipato alla gara ottenendo l'aggiudicazione del lotto 7 senza contestare la legittimità della procedura, mentre aveva censurato l'intera procedura con riferimento ai lotti non aggiudicati. Nel merito, ha escluso l'incompetenza della Direzione che aveva disposto la sostituzione, poiché essa era subentrata nelle competenze della Direzione precedentemente titolare della procedura a seguito della riorganizzazione regionale, in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa. Ha escluso il conflitto di interessi, poiché la sostituzione era stata disposta dal Direttore generale, organo competente, e non dalla precedente presidente. Ha ritenuto legittima la sostituzione per ragioni di opportunità sopravvenute, collegate all'assunzione da parte della precedente presidente dell'incarico di direttrice responsabile delle procedure di acquisto; il principio di immodificabilità della commissione non è assoluto e non era obbligatoria la preventiva individuazione di un supplente. Ha ritenuto valide le operazioni già compiute, potendo il nuovo presidente fare proprie le valutazioni precedenti senza necessità di integrale rinnovazione. Ha escluso che la precedente presidente avesse operato dopo l'assunzione effettiva del nuovo incarico, poiché l'ultima attività valutativa risaliva al 30 giugno 2025, mentre la presa di servizio era dell'1 luglio 2025. Ha escluso che l'identità dei punteggi attribuiti dai commissari costituisse, di per sé, prova di illegittimità, in assenza di elementi contrari. Le censure sulle valutazioni sono state ritenute generiche, non indicando i punteggi o i giudizi specificamente errati; comunque, il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente motivazione, essendo stati previamente fissati criteri chiari e dettagliati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge in favore di ciascuna delle parti vittoriose indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
art. 2 Cost.
generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento del divieto di contraddire il proprio comportamento precedente e dell'abuso della posizione soggettiva.
art. 1175 c.c.
generale principio di correttezza e divieto di abuso di ogni posizione soggettiva ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c.
Richiamato per il principio di correttezza, posto a fondamento del divieto di venire contra factum proprium.
art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. 165/2001
devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati
Le incompatibilità dei componenti delle commissioni non possono essere applicate in modo meramente formalistico: occorre dimostrare concretamente l'incidenza della situazione sul giudizio della commissione.
art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016
nel caso di rinnovazione delle operazioni di gara, deve essere la medesima commissione a riesaminare gli atti, salvo che il giudice non abbia accertato un vizio di composizione della commissione stessa
Il principio di immodificabilità della commissione, ricavato dalla disposizione, non opera in modo assoluto e consente la sostituzione in presenza di ragioni soggettive sopravvenute o impedimenti.
art. 12 regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11
il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali
La disposizione non impone la preventiva individuazione di un supplente, limitandosi a disciplinare la relativa facoltà e competenza.
art. 93 d.lgs. 36/2023
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti
La norma consente la nomina di componenti supplenti senza renderla obbligatoria.
art. 387-quinquies regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
il direttore generale della Regione Lazio ... è individuato ... quale Presidente della commissione
Individua nel Direttore generale l'organo competente alla scelta dei presidenti delle commissioni giudicatrici regionali.
Massime di principio
- In una gara aggregata, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato; la notificazione agli enti destinati ad avvalersi a valle dei risultati della gara è comunque facoltativa e assume valore di litis denuntiatio, non essendo tali enti completamente estranei al rapporto controverso.
- Le riorganizzazioni interne dell'amministrazione non interrompono i procedimenti amministrativi in corso: la struttura subentrata nelle competenze della struttura soppressa può proseguirne e definirne le attività in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa.
- Il principio di immodificabilità della commissione giudicatrice non è assoluto. La sostituzione di un componente è legittima quando sopravvengano ragioni soggettive, impedimenti o esigenze di opportunità idonee a preservare il corretto svolgimento della procedura, purché la sostituzione sia disposta dall'organo competente.
- La sostituzione del presidente della commissione non impone la rinnovazione integrale delle operazioni già svolte: il nuovo componente può fare proprie le valutazioni precedentemente compiute, purché assuma consapevolmente gli atti e le valutazioni della precedente composizione e prosegua le attività ancora da svolgere.
- L'identità dei punteggi attribuiti dai commissari non dimostra, di per sé, l'illegittimità della valutazione dell'offerta tecnica; in assenza di un principio di prova contrario, essa può essere il risultato di un confronto dialettico tra i componenti della commissione.
- Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione tecnica quando la lex specialis abbia predeterminato criteri chiari e adeguatamente dettagliati, tali da consentire di ricostruire il percorso valutativo e verificarne logicità e congruità; censure generiche, prive dell'indicazione dei punteggi o giudizi specificamente erronei, sono inammissibili.
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