Cassazione Civile, Sentenza n. 3022/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rigettato l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 126-bis co. 2 c.d.s. per omessa comunicazione dei dati del conducente. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che la contestazione dell'infrazione presupposta era stata oggetto di opposizione al Prefetto e che, per mancata emanazione dell'ordinanza-ingiunzione nei termini, l'opposizione doveva intendersi accolta (art. 204 co. 1-bis c.d.s.), con conseguente invalidità del presupposto fattuale della sanzione per omessa comunicazione. Altri motivi riguardavano l'insufficiente valutazione della diligenza dell'obbligata nel reperire il nominativo del conducente, la mancata ammissione di prove testimoniali e la contestazione della liquidazione delle spese di primo grado.
La decisione
Accolto il primo motivo di ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 126-bis co. 2 c.d.s., l'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente (e il decorso del termine di 60 giorni) può essere posto in essere solo dopo la definizione dei procedimenti relativi alla validità della contestazione dell'infrazione presupposta. Se tale contestazione è definita con annullamento (es. opposizione al Prefetto accolta o divenuta efficace per mancata ordinanza-ingiunzione), viene meno il presupposto della sanzione per omessa comunicazione e non può sussistere la perdita di punti. Conseguentemente la Corte ha cassato la decisione impugnata, deciso nel merito accogliendo l'opposizione della ricorrente e compensando le spese dell'intero processo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 126-bis co. 2 c.d.s.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo del proprietario di comunicare il nominativo del conducente e il decorrere del termine per l'adempimento operano solo dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione dell'infrazione presupposta (ovvero dopo pagamento della sanzione o definitiva definizione favorevole o sfavorevole dei ricorsi). Se l'infrazione presupposta viene annullata, viene meno il presupposto della sanzione per omessa comunicazione e non può esserci perdita di punti.
art. 203 c.d.s. / art. 204 co. 1 e 1-bis c.d.s.
Richiamate in relazione all'opposizione dinanzi al Prefetto e agli effetti della mancata emanazione dell'ordinanza-ingiunzione nei termini: la mancata emanazione può comportare l'accoglimento dell'opposizione e dunque l'annullamento della contestazione dell'infrazione presupposta, con effetti sulla legittimità della sanzione per omessa comunicazione.
art. 142 c.d.s.
Richiamato come norma relativa all'infrazione materiale contestata nei verbali; la decisione osserva che se tale infrazione viene annullata, viene meno il presupposto per la sanzione accessoria per omessa comunicazione.
Cass. 24012/2022
La Corte dà continuità a questo indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la violazione dell'art. 126-bis co. 2 c.d.s. può configurarsi solo quando siano definiti i procedimenti avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta; in caso di esito favorevole per il ricorrente, la sanzione per omessa comunicazione non sussiste.
Cass. 22881/2010 (richiamata nella discussione)
Citata come contrastante orientamento; la decisione della Corte preferisce l'indirizzo più recente che collega l'obbligo di comunicazione alla definizione dei procedimenti sulla contestazione dell'infrazione presupposta.
norme processuali e altre citazioni (art.112,113,115 c.p.c.; art.2697 c.c.; art.3 l.89/2001; artt. 82,91 c.p.c.; art.7 co.8 d.lgs.150/11; Corte Cost. 427/2008; Cass. 8413/2016)
Richiami usati dalle parti per censurare motivi di rito, onere della prova, ammissione delle prove e liquidazione delle spese; la Corte, però, decide sul punto principale (art.126-bis) e dichiara assorbiti gli altri motivi, giustificando la compensazione delle spese per l'incertezza giurisprudenziale.
Massime di principio
- L'obbligo del proprietario di comunicare il nomina- tivo del conducente ai sensi dell'art.126-bis co.2 c.d.s. e il decorso del relativo termine decorrono solo dopo la definizione definitiva dei procedimenti relativi alla validità della contestazione dell'infrazione presupposta (pagamento della sanzione o esito definitivo dei ricorsi).
- Se l'opposizione all'atto di accertamento dell'infrazione presupposta viene accolta (anche per mancata emanazione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto), viene meno il presupposto per la sanzione per omessa comunicazione e non può essere irrogata perdita di punti.
- Se il procedimento sull'infrazione presupposta si conclude in modo sfavorevole per il proprietario, l'organo di polizia deve emettere una nuova richiesta di comunicazione; da quella comunicazione decorreranno i termini previsti dall'art.126-bis.
- In situazioni analoghe è consigliabile conservare e documentare mezzi di prova (registro dei guidatori, autorizzazioni scritte, testimonianze raccolte tempestivamente) per dimostrare l'ordinaria diligenza e l'impossibilità oggettiva di ricordare il conducente.
- Le eccezioni relative alla invalidità del verbale presupposto vanno tempestivamente dedotte e documentate: se non proposte nel primo grado possono comunque essere valorizzate in grado successivo quando si tratti di fatti sopravvenuti o determinanti per il giudizio.
- A causa di possibili contrasti giurisprudenziali, la difesa deve prevedere anche censure procedurali e richieste probatorie immediate; in caso di dubbio giurisprudenziale la compensazione delle spese può essere disposta.
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