Cassazione Penale, Sentenza n. 33622/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la riforma dell'assoluzione di primo grado: la Corte di Appello aveva condannato l'imputato per concorso nel reato di detenzione di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990), riformando la pronuncia di assoluzione resa in abbreviato. Il ricorrente denunciava la mancata rinnovazione dell'istruttoria con l'esame dell'imputato (in relazione alla rilevanza della sua protesta di innocenza e del diverso apporto probatorio del coimputato) e la mancata assunzione dell'esame del coimputato patteggiante, che poteva essere sentito come teste assistito ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte di Appello con rinvio. Ha rilevato che, nell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'assoluzione, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. opera in relazione alle sole prove dichiarative indicate come decisive nell'atto di impugnazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato elementi (comportamento del ricorrente e deposizioni degli agenti) sui quali l'imputato non era stato chiamato a intervenire; inoltre la disattesa richiesta di esame del coimputato patteggiante era impropria, giacché costui poteva essere esaminato come teste assistito (art. 197-bis) con obbligo di dire il vero. La Corte ha richiamato anche la giurisprudenza CEDU (Maestri v. Italia) in tema di dovere di adottare misure positive per l'audizione dell'interessato. Per tali ragioni la sentenza di condanna è annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per definire la partecipazione al reato (concorso di persone) oggetto della condanna; la Corte ne evidenzia il riferimento al capo d'imputazione
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulla detenzione di sostanze stupefacenti, applicata nel capo d'imputazione
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del Pubblico Ministero avverso sentenza di assoluzione: obbligo operativo anche se il giudizio di primo grado è stato abbreviato, ma limitato alle sole prove dichiarative indicate nell'impugnazione come decisive per la responsabilità
art. 197-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di esaminare il coimputato come teste assistito con obbligo di dire il vero; la Corte indica che tale possibilità deve essere valutata in concreto e non può essere esclusa a priori dall'appello
Corte EDU, Maestri v. Italia (8/7/2021)
Decisione sovranazionale richiamata per il principio che le autorità devono adottare misure positive idonee a garantire l'audizione dell'interessato in appello quando la mancata audizione incide sul giusto processo (art. 6 CEDU)
Massime di principio
- Se il Pubblico Ministero impugna un'assoluzione, la Corte d'appello deve rinnovare l'istruttoria solo nelle parti dichiarative che risultano decisive e specificamente indicate nell'atto di impugnazione (art. 603 c.p.p.).
- La Corte d'appello non può escludere a priori l'utilità di esaminare l'imputato o il coimputato: se la sentenza di primo grado non ha considerato dichiarazioni o comportamenti dell'imputato che risultano rilevanti per la decisione, l'interessato deve poter essere sentito in appello o comunque devono essere adottate misure adeguate per garantire la sua audizione, anche alla luce del principio CEDU in Maestri v. Italia.
- Il coimputato che ha patteggiato può e, se pertinente, deve essere chiamato a rendere dichiarazioni come teste assistito ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.; la valutazione preventiva della presunta inutilità del suo esame da parte del giudice d'appello è inadeguata: l'attendibilità delle sue affermazioni va valutata dopo l'acquisizione del relativo esame nel contesto dell'intero materiale probatorio.
- In presenza di dubbio sulla completezza del contraddittorio rispetto a elementi di fatto valorizzati per la riforma (per esempio comportamento dell'imputato non previamente contestato in giudizio), la mancata rinnovazione dell'istruttoria può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- La giurisprudenza italiana segue l'orientamento di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio sancito dalla CEDU: le autorità nazionali devono adottare misure positive per assicurare l'effettiva audizione dell'interessato quando questa è rilevante per la decisione in appello.
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