Sentenza n. 149/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 1 ottobre 2024, n. 4406.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania del 1 ottobre 2024, n. 4406, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 13 ottobre 2024; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'inadempimento dell'Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di provare l'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta è tenuto all'incarico salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice; non è necessariamente individuato nell'organo amministrativo rimasto inadempiente. Nel caso concreto non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, oltre che resa necessaria dall'inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, decorso nel caso concreto, costituisce il termine dilatorio per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'amministrazione abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la costituzione in giudizio con una memoria di mera forma, in assenza di tale prova, non esclude l'inadempimento.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare commissario ad acta anche un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione, con facoltà di delega a soggetto dotato della necessaria professionalità.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce, per il dipendente pubblico nominato, un obbligo non liberamente rifiutabile, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che lo ha nominato.
- Quando il commissario ad acta sia un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso ulteriore, anche perché l'intervento commissariale è reso necessario dall'inadempimento dell'amministrazione.
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