Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 3045 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Dichiarazione integrativa - Sanzioni per il tardivo pagamento del tributo - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda le sanzioni applicabili dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa. L'Ufficio aveva contestato sia l'infedeltà dichiarativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 471/1992, sia l'omesso o tardivo versamento del tributo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Il contribuente ha sostenuto che la regolarizzazione della violazione dichiarativa prodromica assorbisse anche la violazione conseguente dell'omesso versamento. È stata inoltre valutata l'applicabilità delle disposizioni sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015, in quanto norme di natura procedimentale.

La decisione

La pretesa relativa alla sanzione per omesso o tardivo versamento è stata ritenuta inapplicabile. In caso di dichiarazione integrativa, l'unica sanzione irrogabile è quella prevista dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. 471/1992 per l'infedeltà della dichiarazione, poiché la regolarizzazione della violazione principale assorbe anche la violazione indotta dell'omesso versamento. Le disposizioni più favorevoli sul ravvedimento operoso della legge n. 190/2014 sono state considerate applicabili anche alla fattispecie, trattandosi di disposizioni procedimentali.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 4, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Prevede la sanzione per l'infedeltà della dichiarazione. Nel caso esaminato costituisce l'unica sanzione applicabile dopo la presentazione della dichiarazione integrativa.

  • Art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Disciplina la sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento. La sua applicazione è stata esclusa perché la violazione del versamento è considerata assorbita dalla regolarizzazione della violazione dichiarativa prodromica.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015

    Ha introdotto o modificato disposizioni sul ravvedimento operoso, ritenute applicabili anche alla fattispecie in quanto di natura procedimentale e quindi utilizzabili secondo la disciplina vigente dal 1° gennaio 2015.

Massime di principio

  • Quando l'omesso o tardivo versamento deriva direttamente da una dichiarazione infedele successivamente regolarizzata, la sanzione per il versamento può essere assorbita da quella relativa all'infedeltà dichiarativa, evitando una duplicazione sanzionatoria.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa non comporta automaticamente l'applicazione cumulativa della sanzione per dichiarazione infedele e di quella per omesso versamento: occorre verificare se la seconda violazione sia soltanto conseguenza della prima.
  • Le modifiche procedimentali sul ravvedimento operoso possono applicarsi anche a violazioni riferite ad annualità precedenti, se la regolarizzazione è effettuata quando la nuova disciplina è già in vigore.
  • Per valutare correttamente le sanzioni occorre distinguere tra la violazione sostanziale originaria, la violazione eventualmente derivata e il momento in cui il contribuente procede alla regolarizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.