Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17461/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti dell'imputato per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, riferita a un fatto commesso il 14 maggio 2025. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità, oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche. Contestava anche il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, rilevando che la sentenza d'appello aveva esaminato la sentenza di primo grado con ricostruzione puntuale e che, in presenza di doppia conforme, il giudice di legittimità non era stato investito di specifiche critiche alle ragioni della decisione di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, senza una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata. È stato inoltre ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse sufficiente, non apparente né illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei due gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione di merito offre una ricostruzione puntuale dei fatti e una risposta non illogica alle deduzioni difensive, anche in tema di elemento soggettivo, esimenti e attenuanti generiche.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.