Sentenza n. 469/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, l’erronea applicazione degli artt. 6 e 9 della legge n. 91/1992, carenza istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che la notizia di reato per lesioni personali si era conclusa con estinzione del reato per remissione di querela, che la condanna del 2007 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali riguardava probabilmente un omonimo nato in data diversa e che la segnalazione del 1997 per spaccio di stupefacenti era troppo risalente. Ha inoltre contestato la violazione dei termini di conclusione del procedimento, rilevando che il diniego era stato adottato oltre cinque anni dopo la presentazione della domanda. Le osservazioni rese in sede di preavviso di rigetto riguardavano anche la propria capacità economica, ritenuta dall’interessato sufficiente. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sui precedenti penali e sulla segnalazione per spaccio di stupefacenti, sulla carenza reddituale e sulla dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa l’esistenza degli addebiti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del Ministero, fondata sull’insieme dei precedenti e degli elementi acquisiti, quali indicatori di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Le condotte penalmente rilevanti possono essere apprezzate in sede amministrativa autonomamente rispetto all’accertamento della responsabilità penale; pertanto, l’estinzione del reato per remissione di querela non elimina il disvalore della condotta né impedisce di considerarla nel giudizio prognostico sull’affidabilità. Anche il decorso del tempo non rende automaticamente irrilevante una condotta risalente, soprattutto quando riguardi fatti di particolare gravità come lo spaccio di stupefacenti. Il giudizio dell’Amministrazione deve essere globale e non atomistico, considerando la natura, la periodicità e la reciproca relazione degli elementi emersi. Il TAR ha inoltre valorizzato la dichiarazione non veritiera resa dal richiedente nella domanda, ritenendola indicativa della compromissione del rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni, anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso. La censura relativa alla durata del procedimento è stata respinta, poiché il termine per la definizione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria e il suo superamento non impedisce l’adozione di un provvedimento negativo, consentendo eventualmente soltanto l’azione avverso il silenzio. È stata poi ritenuta sussistente una significativa carenza reddituale: il reddito dichiarato per le annualità considerate era inferiore alla soglia ritenuta adeguata per il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge e da tre figli. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità attuale sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti minimi, non elementi sufficienti a superare i rilievi negativi. L’ipotesi di omonimia relativa alla condanna del 2007 è stata ritenuta irrilevante, poiché gli altri elementi erano autonomamente idonei a sostenere il diniego. Le spese di lite sono state compensate per la carenza reddituale e per la non inverosimile ipotesi di omonimia non adeguatamente controdedotta dall’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il testo richiama la domanda di concessione della cittadinanza italiana per lo straniero legalmente residente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La naturalizzazione richiede non solo il decorso quantitativo del periodo minimo di residenza, ma anche una valutazione qualitativa del decennio anteriore alla domanda, quale periodo di osservazione della condotta e dell’integrazione dell’aspirante cittadino.
art. 6 l. 91/1992
Il giudice richiama la disposizione per evidenziare che determinati reati, puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, sono automaticamente ostativi persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, assumono rilievo nella naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni, che non hanno superato i rilievi penali e reddituali posti a fondamento del diniego.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può giustificare la reiezione dell’istanza anche indipendentemente dalla configurazione di un reato di falso, poiché incide sull’affidabilità del richiedente e sul rapporto di fiducia con le istituzioni.
art. 5 del regolamento di attuazione della l. 241/1990
Il termine per la definizione della domanda è stato considerato ordinatorio: il suo superamento non impedisce l’adozione del diniego, ma può fondare soltanto l’azione per ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabile integrazione e l’assenza di elementi di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie per l’ingresso e il soggiorno regolare dello straniero, non sufficienti da sole a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Le condizioni richieste per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano, nel giudizio di naturalizzazione, prerequisiti minimi e non equivalgono alla prova della piena adesione ai valori della comunità nazionale.
art. 582 c.p.
La contestazione per lesioni personali è stata considerata elemento valutabile nel giudizio amministrativo sull’affidabilità, anche dopo l’estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, della sua integrazione e della sua futura adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale; il giudizio può essere negativo quando permangano dubbi o elementi di inaffidabilità, anche senza un automatismo fondato su una singola condanna.
- I fatti penalmente rilevanti possono essere valutati in sede amministrativa secondo una logica autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’estinzione del reato per remissione di querela non equivale a riabilitazione né determina una presunzione di innocenza, e non impedisce di considerare il comportamento quale indicatore della personalità e dell’affidabilità del richiedente.
- Il giudizio sull’affidabilità ai fini della naturalizzazione deve essere globale e prognostico: l’Amministrazione può valutare congiuntamente la natura dei fatti, la loro gravità, la periodicità, la reiterazione e i reciproci rapporti, senza limitarsi a un esame atomistico dei singoli precedenti.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza amministrativa di una condotta criminosa risalente, che può ancora essere considerata nel giudizio complessivo sulla personalità del richiedente, specialmente quando riguardi fatti di particolare gravità.
- Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria: la sua scadenza non determina la perdita del potere di adottare un provvedimento negativo, potendo legittimare soltanto l’azione avverso il silenzio per ottenere una decisione espressa.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale e il possesso di un reddito sufficiente costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la permanenza regolare e per la presentazione della domanda, ma non attribuiscono un diritto alla naturalizzazione né neutralizzano autonomamente elementi penali o dichiarazioni non veritiere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →