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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di adeguamenti tariffari per prestazioni specialistiche/riabilitative rese da una struttura nel triennio 2003-2005. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della struttura, ritenendo che il diritto all'adeguamento triennale trovasse fondamento nelle norme di settore e che i successivi provvedimenti amministrativi sopravvenuti fossero meri fatti determinativi del quantum, utilizzabili anche in corso di causa come emendatio libelli. L'ASL ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che non esistesse un diritto soggettivo all'adeguamento automatico delle tariffe e che, essendo stati annullati i provvedimenti commissariali posti a base della domanda originaria, sarebbe venuto meno il presupposto della pretesa; 2) violazione del divieto di mutatio libelli, del principio tempus regit actum e della disciplina dello ius superveniens, assumendo che la domanda fosse stata illegittimamente modificata sulla base di nuovi atti commissariali e di conteggi riformulati tardivamente, con mutamento di petitum e causa petendi; 3) violazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dei limiti di spesa, deducendo che l'adeguamento tariffario non poteva prescindere dal rispetto dei tetti di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la domanda della struttura era sempre rimasta ancorata alla medesima vicenda sostanziale, cioè la richiesta di adeguamento triennale dei compensi per prestazioni riabilitative, e che la sostituzione del provvedimento amministrativo richiamato e l'aggiornamento dei conteggi hanno inciso solo sul quantum, non integrando una mutatio libelli. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato in modo generico; ha comunque richiamato il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo, la cui prova grava sulla parte debitrice. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    è richiamato come base normativa della pretesa di adeguamento tariffario e, nel motivo del ricorso, come norma che non configurerebbe un diritto soggettivo all'adeguamento automatico; la Corte, però, non accoglie tale censura perché la controversia resta confinata alla medesima vicenda sostanziale e alla determinazione del quantum.

  • art. 3, comma 6, d.m. Sanità 15 aprile 1994

    è indicato come fonte originaria del meccanismo di adeguamento triennale delle tariffe.

  • art. 8-sexies, comma 5, d.l. n. 112/2008

    è menzionato come intervento normativo modificativo del quadro di riferimento per gli adeguamenti tariffari.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    viene evocato dal ricorrente in relazione ai limiti di spesa; la Corte richiama il principio che il superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo, con onere probatorio a carico della parte debitrice.

  • art. 183 c.p.c.

    è richiamato per affermare che la modificazione della domanda è ammissibile quando resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il diritto di دفاعesa della controparte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La modificazione della domanda è ammessa quando resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non introduca un tema di indagine del tutto nuovo; può riguardare anche petitum e causa petendi, purché non si traduca in una pretesa diversa da quella originaria.
  • Non costituisce mutatio libelli la sostituzione o l'aggiornamento del provvedimento amministrativo richiamato a fondamento della pretesa, quando la domanda continui a riguardare il medesimo diritto sostanziale e la modifica incida soltanto sulla quantificazione del credito.
  • In materia di tetti di spesa, il superamento del limite non integra un fatto costitutivo del credito della struttura accreditata, ma un fatto impeditivo della pretesa; di conseguenza, l'onere di allegazione e prova grava sulla parte debitrice che invoca il superamento del tetto.
  • Le censure di legittimità che investono i limiti di spesa devono essere specifiche e puntualmente correlate alla vicenda processuale; un motivo formulato in termini generici è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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