Ordinanza n. 144/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - degli articoli 4, 5, 6, 7 e 12 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, pubblicato il 4 giugno 2025, recante “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”, nonché di ogni disposizione ad essi connessa o rilevante ai fini della tutela della libertà di insegnamento dei ricorrenti, compresi gli Allegati al citato decreto ministeriale, con particolare rilievo dell’impugnato Allegato B, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 18 e 19 e dei relativi allegati Syllabus, ovvero di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - se del caso, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge n. 26/2025 e dell’articolo 3, comma 2, articolo 4, commi 3 e 4, nonché dell’articolo 5, commi 1 e 2, art. 6, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 71/2025, così come di ogni ulteriore disposizione ad esse norme connessa, per violazione degli articoli 3, 33, 76 e 97 della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: articoli 4, 5, 6, 7 e 12 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, relativi alla disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, nonché i relativi allegati
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato alcune disposizioni del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025 e i relativi allegati, deducendo profili lesivi della libertà di insegnamento e chiedendo, ove necessario, la rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riguardanti disposizioni della legge n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025, in riferimento agli articoli 3, 33, 76 e 97 della Costituzione. Con istanza del 16 gennaio 2026 hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, rappresentando che l'eventuale accoglimento dell'azione potrebbe incidere sull'intera procedura di accesso e che i soggetti potenzialmente controinteressati sono in numero molto elevato: inizialmente individuati negli studenti risultati idonei dopo il semestre-filtro, sono stati dal Collegio ricondotti a tutti coloro che hanno partecipato alle prove per l'accesso ai corsi per l'anno accademico 2025-2026, considerata la possibile incidenza di rinunce, scorrimenti o modifiche dei criteri di inserimento in graduatoria. È stata inoltre evidenziata la difficoltà oggettiva, per numero ed onerosità, di procedere alle notificazioni individuali.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ritenendo sussistente una difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva di procedere alla notificazione ordinaria, in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati e dell'idoneità astratta dell'azione a travolgere l'intera procedura. Ha stabilito che i controinteressati devono essere individuati in tutti i soggetti che hanno partecipato alle prove di accesso ai corsi interessati per l'anno accademico 2025-2026 successivamente al semestre-filtro. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito istituzionale del Ministero e contenere l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, i ricorrenti, l'amministrazione intimata, il testo integrale del ricorso, l'individuazione dei controinteressati e gli estremi dell'ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione della pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page alla sezione denominata "Atti di notifica". I ricorrenti dovranno trasmettere la richiesta di pubblicazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; il Ministero dovrà effettuare la pubblicazione entro i successivi venti giorni; i ricorrenti dovranno depositare la prova degli adempimenti entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stato inoltre previsto il pagamento dell'eventuale importo richiesto dal Ministero per l'attività di pubblicazione. Per consentire l'integrazione del contraddittorio e garantire il diritto di difesa, l'udienza pubblica è stata rinviata dal 25 marzo 2026 al 29 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è autorizzabile quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile procedere alle notificazioni individuali; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto integrata una difficoltà oggettiva per l'elevato numero dei potenziali controinteressati.
articoli 3, 33, 76 e 97 Costituzione
Sono indicati dai ricorrenti quali parametri costituzionali asseritamente violati dalle disposizioni legislative poste a fondamento della disciplina impugnata; la questione di costituzionalità non è stata esaminata con questa ordinanza.
articolo 2, comma 2, lettere c) e d), legge n. 26/2025
Disposizione della cui legittimità costituzionale i ricorrenti chiedono eventualmente la rimessione alla Corte costituzionale; non è stata scrutinata nell'ordinanza.
articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
Disposizione legislativa indicata nell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale; non è stata scrutinata nell'ordinanza.
articolo 4, commi 3 e 4, d.lgs. n. 71/2025
Disposizioni legislative indicate nell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale; non sono state scrutinata nell'ordinanza.
articolo 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 71/2025
Disposizioni legislative indicate nell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale; non sono state scrutinata nell'ordinanza.
articolo 6, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 71/2025
Disposizione legislativa indicata nell'istanza di rimessione alla Corte costituzionale; non è stata scrutinata nell'ordinanza.
Massime di principio
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei potenziali controinteressati rende oggettivamente e particolarmente onerosa o sommamente difficile la notificazione ordinaria, anche se i destinatari sono identificabili.
- Quando l'azione può incidere sull'intera procedura amministrativa, la qualità di potenziale controinteressato può spettare a tutti i partecipanti alla procedura, non soltanto ai soggetti già risultati formalmente idonei, qualora rinunce, scorrimenti o modifiche dei criteri di graduatoria possano incidere sulla loro posizione.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare con precisione i destinatari della notificazione, il contenuto minimo dell'avviso e le modalità concrete di pubblicazione, così da assicurare la conoscibilità del ricorso e l'integrità del contraddittorio.
- Il giudice può subordinare l'efficacia dell'autorizzazione a termini perentori per la richiesta di pubblicazione, per l'esecuzione degli adempimenti e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
- Quando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami richiede tempi incompatibili con l'udienza già fissata, il giudice può rinviare l'udienza di merito per garantire il diritto di difesa dei potenziali controinteressati.
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