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Sentenza

Sentenza n. 973/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di ammonimento del Questore e diniego parziale di accesso agli atti dell’istruttoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore lo aveva ammonito, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, a mantenere per il futuro una condotta conforme alla legge e ad astenersi da interferenze nella vita della controinteressata. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere, sostenendo che la misura fosse fondata sulla sola rappresentazione della persona richiedente, senza partecipazione procedimentale e senza concrete ragioni di urgenza per omettere la comunicazione di avvio. Ha contestato la sussistenza di condotte reiterate e attuali, rilevando che gli episodi più gravi sarebbero stati distanti nel tempo e materialmente riferibili a terzi, nonché l’effettivo mutamento delle abitudini di vita della controinteressata e la pertinenza del richiamo a un precedente per guida in stato di ebbrezza e al mancato completamento di un percorso di recupero. Con il secondo motivo ha contestato l’avvertimento relativo alla procedibilità d’ufficio e all’aggravamento della pena in caso di reiterazione, assumendo che tali conseguenze discendessero direttamente dalla legge e presupponessero nuove condotte penalmente rilevanti. Ha inoltre proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione integrale degli atti dell’istruttoria, dopo il diniego parziale di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte lo ha respinto. Ha qualificato l’ammonimento del Questore come misura preventiva, monitoria e dissuasiva, non diretta ad accertare la responsabilità penale per il delitto di atti persecutori. Per la sua adozione non è richiesta la prova piena del reato, ma la presenza di elementi indiziari seri e convergenti, idonei a evidenziare una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, non accettata dalla persona offesa e capace di provocare un perdurante e grave stato d’ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o un’alterazione delle abitudini di vita. Il sindacato giudiziale deve riguardare la sussistenza dei presupposti di fatto, la completezza dell’istruttoria e la ragionevolezza della valutazione, senza sostituire il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, il quadro istruttorio non era costituito da due episodi isolati, ma da una sequenza protratta nel tempo: messaggi insistenti e offensivi nonostante il rifiuto della controinteressata, ricerca di informazioni presso amici comuni, presenza reiterata nei luoghi frequentati dalla stessa e due episodi più gravi, l’ultimo dei quali verificatosi meno di tre settimane prima della richiesta. Le conversazioni, la documentazione medica e le dichiarazioni di due persone informate sui fatti fornivano riscontri sufficienti. La distanza temporale tra alcuni episodi non escludeva la reiterazione, poiché la condotta doveva essere valutata nel suo complesso; inoltre, nel giudizio preventivo non era necessario accertare con il criterio proprio del processo penale il ruolo concorsuale del ricorrente nelle azioni compiute da terzi. L’amministrazione aveva inoltre indicato ragioni concrete e attuali per omettere la comunicazione di avvio. La limitazione dell’accesso è stata oggetto della declaratoria di improcedibilità, secondo quanto precisato in motivazione, mentre il ricorso contro l’ammonimento è stato respinto. Le spese non risultano specificamente regolate nel dispositivo riportato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il testo richiama il potere del Questore di ammonire il soggetto a mantenere per l’avvenire una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ogni interferenza nella vita della persona offesa.

    La disposizione attribuisce un potere preventivo, monitorio e dissuasivo, esercitabile sulla base di elementi indiziari seri e convergenti, senza necessità di accertare con prova piena la responsabilità penale per il delitto di atti persecutori.

  • art. 8, comma 4, d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il testo richiama la conseguenza prevista dalla legge in caso di reiterazione delle condotte.

    L’avvertimento contenuto nell’ammonimento può riprodurre la conseguenza legale della reiterazione, senza costituire un’autonoma prescrizione amministrativa.

  • art. 612-bis c.p.

    Il testo richiama il delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen.

    L’ammonimento non richiede l’accertamento della fattispecie penale, ma una valutazione amministrativa prognostica circa l’idoneità delle condotte a determinare gli effetti tipici previsti dalla norma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha esaminato la censura di difetto di motivazione, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento attraverso il richiamo all’istanza, agli atti d’ufficio, alle risultanze istruttorie e all’esigenza concreta e attuale di prevenire ulteriori condotte.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata per ottenere l’ostensione integrale degli atti dell’istruttoria; la relativa domanda è stata dichiarata in parte improcedibile secondo quanto indicato nel dispositivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente all’art. 9, par. 1, del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e l’oscuramento delle generalità nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura preventiva, monitoria e dissuasiva, non un accertamento della responsabilità penale per il delitto di atti persecutori; la sua adozione non richiede quindi la prova piena del reato.
  • Per l’ammonimento è sufficiente un quadro di elementi indiziari seri e convergenti, valutati secondo una logica probabilistica e prognostica, dal quale emerga una condotta reiterata, anomala, minacciosa o molesta, non accettata dalla persona offesa e idonea a determinare ansia o paura persistenti, timore per l’incolumità o alterazione delle abitudini di vita.
  • La reiterazione delle condotte deve essere valutata considerando la vicenda nel suo complesso: la distanza temporale tra gli episodi più gravi non esclude il requisito quando essi si inseriscano in una sequenza più ampia di messaggi, contatti, appostamenti o altre condotte intrusive, soprattutto se l’ultimo episodio è recente rispetto alla richiesta di ammonimento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento deve verificare i presupposti fattuali, la completezza dell’istruttoria e la ragionevolezza della valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza, senza sostituire a quest’ultima un autonomo accertamento di merito o un giudizio penale sulla responsabilità dell’interessato.
  • Nel procedimento per l’ammonimento, l’omissione della comunicazione di avvio può essere giustificata da un’esigenza concreta, obiettiva e attuale di definire celermente il procedimento per interrompere condotte potenzialmente persecutorie o intimidatorie.
  • Nel giudizio preventivo sull’ammonimento non è necessario accertare, secondo il criterio proprio del processo penale, il ruolo concorsuale del destinatario nelle azioni materialmente compiute da terzi, purché il suo coinvolgimento risulti indiziariamente attendibile alla luce del quadro complessivo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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