Sentenza n. 13674/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto dispositivo AeCI n. 88/2025, nota informativa sull’obbligo di dichiarazione di inizio autocostruzione e modulistica per l’identificazione degli apparecchi VDS
Esito
Favorevole al resistente (ente di vigilanza aeronautica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’atto con cui l’Aero Club d’Italia aveva sospeso temporaneamente le procedure di identificazione, iscrizione nel Registro, passaggio di proprietà, modifica e rilascio o rinnovo della qualifica di apparecchio “Avanzato” per aeromobili ad ala rotante derivati dal modello Robinson R22 o che utilizzassero componenti di tale aeromobile. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione della l. 106/1985, del d.P.R. 133/2010, del d.m. n. 503/2021, dell’art. 743 cod. nav. e della normativa europea e tecnica richiamata, sostenendo che l’esclusione prevista per aeromobili certificati non potesse estendersi agli apparecchi VDS ricostruiti con singole componenti provenienti da velivoli certificati. Hanno inoltre sostenuto che l’AeCI non disponesse del potere di bloccare preventivamente le procedure di identificazione, potendo soltanto verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni del proprietario e le caratteristiche dell’apparecchio e, in caso di violazioni accertate, sospendere la qualifica di apparecchio avanzato. Sono state dedotte altresì violazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 133/2010 in relazione all’obbligo di comunicazione preventiva e di sorveglianza durante l’autocostruzione e all’obbligo di produrre una relazione tecnica sui materiali e indicazioni sui componenti acquistati da terzi. L’AeCI ha eccepito l’irricevibilità per tardività, l’inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni, il difetto di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei presupposti del ricorso collettivo. Ha rilevato che i ricorrenti si trovavano in posizioni sostanziali e processuali non sovrapponibili: alcuni erano proprietari di aeromobili già identificati, altri avevano apparecchi in corso di identificazione; alcuni erano costruttori amatoriali, altri meri acquirenti; tra essi figurava anche una società commerciale. Erano inoltre impugnati atti eterogenei, autonomi per natura e funzione, non rivolti ai medesimi destinatari né produttivi dei medesimi effetti immediati. Il ricorso non specificava adeguatamente la posizione, l’interesse concreto e l’incidenza degli atti rispetto a ciascun ricorrente. Il Collegio ha ravvisato anche potenziali conflitti di interesse tra proprietari di apparecchi già identificati e soggetti in fase di identificazione, tra costruttori e acquirenti e tra persone fisiche e società. Il TAR ha comunque esaminato incidentalmente la fondatezza delle doglianze, ritenendole infondate. L’atto dispositivo n. 88/2025 è stato qualificato come atto plurimo e provvedimentale, non normativo, avente natura cautelare e adottato legittimamente dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. 53/2013. L’AeCI dispone di un potere permanente di verifica della conformità tra le dichiarazioni rese e le caratteristiche oggettive degli apparecchi, funzionale anche alle decisioni sulla permanenza dell’iscrizione nel Registro e alla sicurezza del volo. Le emergenze istruttorie relative all’uso di componenti aeronautiche certificate non adeguatamente trattate e alla possibile falsità di dichiarazioni giustificavano la sospensione cautelare in attesa degli approfondimenti. Non è stata ritenuta elusiva l’estensione della verifica agli aeromobili derivati o composti da parti del modello Robinson R22, poiché una diversa soluzione avrebbe potuto consentire l’elusione dei controlli sulle componenti essenziali. Le censure contro la nota operativa sull’autocostruzione sono state ritenute prive di interesse, poiché i ricorrenti possedevano o stavano acquistando elicotteri già costruiti. È stata ritenuta legittima anche la richiesta di una relazione tecnica e dei dati sui componenti acquistati, quale misura di cautela finalizzata alla sicurezza e alla verifica della conformità dei velivoli. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato dall’amministrazione per l’eccezione di irricevibilità per tardività; il giudice non ha definito il giudizio su tale base.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Richiamato dall’amministrazione in relazione alla decorrenza del termine per impugnare; il giudice ha deciso il ricorso per inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 5 d.P.R. 53/2013
Individua il Registro aeronautico tenuto dall’Aero Club d’Italia, rispetto al quale l’atto impugnato aveva sospeso alcune procedure.
art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. 53/2013
adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi
Attribuisce al Direttore Generale la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compreso l’atto dispositivo impugnato.
art. 7, comma 4, d.P.R. 133/2010
L’Aero Club d’Italia, accertata la regolarità della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di identificazione e una targa metallica. L’Aero Club d’Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell’apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.
Attribuisce all’AeCI un potere permanente di verifica della conformità delle dichiarazioni rese ai fini dell’identificazione, funzionale anche ai provvedimenti sulla permanenza dell’iscrizione nel Registro e alla sicurezza del volo.
l. 106/1985
Richiamata dai ricorrenti quale disciplina la cui applicazione sarebbe stata erroneamente estesa agli apparecchi VDS composti da singole componenti provenienti da aeromobili certificati.
d.m. 10 dicembre 2021, n. 503
Richiamato quale normativa tecnica e regolatoria rilevante per i requisiti e le dichiarazioni concernenti l’identificazione degli apparecchi VDS.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile solo quando tutti i ricorrenti dimostrino l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, comprendente coincidenza degli atti impugnati, del petitum, della causa petendi e delle censure, nonché l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali.
- L’onere di allegare e provare l’omogeneità delle posizioni dei ricorrenti grava su chi propone il ricorso collettivo; la mancata specificazione della posizione, dell’interesse concreto e dell’incidenza dell’atto nei confronti di ciascun ricorrente impedisce il superamento del vaglio di ammissibilità.
- Un atto amministrativo che sospende temporaneamente una pluralità di procedimenti omogenei, in attesa di verifiche e approfondimenti, è qualificabile come atto plurimo e provvedimentale di natura cautelare, non come atto normativo, quando non introduca precetti generali e astratti per una serie indeterminata di fattispecie.
- Il potere dell’autorità che tiene un registro amministrativo di verificare, anche in qualsiasi momento, la conformità tra le dichiarazioni rese e le caratteristiche oggettive del bene è funzionale non soltanto all’iscrizione, ma anche alle successive determinazioni sulla permanenza dell’iscrizione e può giustificare misure cautelari temporanee dirette a salvaguardare la sicurezza del settore.
- In presenza di elementi istruttori concernenti l’impiego di componenti potenzialmente non conformi o di dichiarazioni non veritiere, la sospensione cautelare delle procedure amministrative può essere legittimamente adottata prima della conclusione degli accertamenti definitivi, purché sia funzionale alla sicurezza e all’approfondimento istruttorio.
- La richiesta di documentazione tecnica ulteriore rispetto alla dichiarazione principale è legittima quando costituisca una misura di cautela proporzionata e funzionale alla verifica della provenienza, conformità e sicurezza dei componenti utilizzati.
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