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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22061/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto dell'Autorità portuale al rimborso delle somme versate a titolo di contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria nel periodo 2009-2012. La Corte d'appello aveva riconosciuto che i dipendenti dell'ente godevano della "stabilità di impiego" richiesta dalla normativa allora vigente, con conseguente esclusione dell'obbligo contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935, dell'art. 36 d.P.R. n. 818 del 1957, dell'art. 32 L. n. 264 del 1949 e del D.M. n. 10166400 del 7 ottobre 1996. Secondo l'istituto, la Corte territoriale aveva erroneamente accertato la stabilità di impiego, fondandosi sulla disciplina contrattuale e sui criteri del licenziamento individuale, anziché verificare se i rapporti di lavoro dell'ente fossero realmente sottratti alla tutela contro la disoccupazione nei termini richiesti dalla normativa previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS e ha confermato la decisione impugnata. Ha ricostruito il quadro normativo previgente alle riforme del 2012 e del 2015, interpretando la nozione di "stabilità di impiego" in senso evolutivo: essa sussiste quando il datore di lavoro non può recedere liberamente per ragioni economico-organizzative, ma solo in presenza di ipotesi oggettive tassativamente predeterminate, analoghe a quelle che legittimano il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o i licenziamenti collettivi. Poiché le Autorità portuali sono enti pubblici non economici e non possono incidere sui rapporti di lavoro con la stessa libertà gestionale tipica dell'impresa privata, i loro dipendenti sono assistiti dalla stabilità richiesta dall'art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935. Ne consegue che non era dovuta la contribuzione per la disoccupazione involontaria nel periodo controverso. Il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo, in capo all'INPS, del contributo unificato დამატivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 40 R.D.L. n. 1827 del 1935

    Prevede l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori stabili di aziende pubbliche o di aziende cui sia garantita la stabilità d'impiego; la stabilità va intesa in senso evoluto, come impossibilità del recesso datoriale per ragioni meramente economico-organizzative.

  • art. 32 L. n. 264 del 1949

    Estende l'obbligo assicurativo agli impiegati delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità di impiego.

  • art. 36 d.P.R. n. 818 del 1957

    Rileva per l'accertamento amministrativo della stabilità di impiego quando questa non risulti da norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale.

  • art. 37 R.D.L. n. 1827 del 1935

    È richiamato come disposizione generale che rende obbligatoria l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, salve le esclusioni previste dal decreto.

  • art. 3 L. n. 604 del 1966

    È usato come termine di confronto per chiarire che la stabilità di impiego manca se il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo in modo analogo all'impresa privata.

  • artt. 4 e ss. L. n. 223 del 1991

    Sono richiamati come ulteriore parametro di confronto: la stabilità di impiego esclude anche la possibilità di ridurre il personale mediante licenziamento collettivo fondato su scelte discrezionali dell'impresa.

  • art. 10, comma 6, L. n. 84 del 1994

    È richiamato per descrivere il regime privatistico del rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali dopo la costituzione del rapporto.

  • art. 6, commi 5 e 6, L. n. 84 del 1994

    La Corte richiama la qualificazione delle Autorità di sistema portuale come enti pubblici non economici e l'obbligo di reclutamento mediante procedure selettive comparative.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001

    Serve a ricondurre le Autorità portuali/di sistema portuale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato quale parametro per i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza nel reclutamento.

  • art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001

    È menzionato per la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nozione di "stabilità di impiego" ai fini dell'esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria non coincide con la mera tutela del licenziamento individuale prevista per il lavoro privato, ma richiede che il datore di lavoro non possa incidere liberamente sui rapporti per ragioni economico-organizzative o di riorganizzazione.
  • Per verificare la stabilità di impiego occorre guardare alla struttura del potere di recesso del datore: il requisito sussiste solo se la cessazione del rapporto è ammessa in ipotesi oggettive tassativamente predeterminate, non quando il recesso sia possibile per scelte gestionali discrezionali.
  • Gli enti pubblici non economici, quando non dispongono della libertà organizzativa tipica dell'impresa privata sulla dotazione organica e sulla cessazione dei rapporti, possono rientrare tra i soggetti i cui dipendenti godono della stabilità di impiego rilevante ai fini previdenziali.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo per la disoccupazione involontaria, il giudice deve interpretare sistematicamente le norme previdenziali previgenti, coordinando la disciplina generale dell'assicurazione con le esclusioni per i lavoratori stabilmente occupati.
  • La qualificazione privatistica del rapporto di lavoro dopo l'assunzione non impedisce, di per sé, di ritenere sussistente la stabilità di impiego quando il datore è un ente pubblico non economico privo di autonomia gestionale analoga a quella dell'impresa privata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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