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Sentenza

Sentenza n. 14863/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. IIIa bis, N. 21226/2025 REG.PROV.COLL. N. 11653/2025 REG.RIC. Pubblicata il 26/11/2025

Giustizia amministrativa202605464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolare titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo estero presentato dall’interessata. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito e ha depositato il provvedimento di riconoscimento n. 1041/2026, adottato in favore della ricorrente per la classe di concorso A-48, Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di primo e secondo grado, in esecuzione della sentenza ottemperanda. La ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa era stata interamente soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il giudicato era stato integralmente eseguito mediante l’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia, della novità delle questioni e della definizione del giudizio a breve distanza dal deposito del ricorso; il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero resistente. È stata altresì ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere dopo l’integrale soddisfazione della pretesa della ricorrente e l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa riconosciuta dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, quando tale sopravvenienza sia documentata in atti.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e la parte ricorrente dichiara di avere ottenuto piena soddisfazione, il giudice può definire il processo ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza ulteriori statuizioni conformative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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