Cassazione Civile, Ordinanza n. 03120/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista aveva proposto domanda di accertamento e rideterminazione del saldo di alcuni rapporti bancari, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto risultante a credito all’esito del ricalcolo. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma aveva respinto la richiesta di condanna alla ripetizione per difetto di prova del diritto azionato; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 1832 e 1857 c.c. e 119 t.u.b., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova della documentazione contrattuale e delle movimentazioni, nonostante la mancata consegna degli estratti conto e il mancato adempimento della banca all’istanza ex art. 119 t.u.b. e all’ordine di esibizione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, assumendo che la Corte d’appello avesse omesso di recepire le risultanze della consulenza tecnica e avesse male inteso la doglianza, che riguardava l’inesistenza dei contratti; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa o erronea valutazione delle prove acquisite, in particolare di una lettera della banca del 30 agosto 2012 relativa ai conti anticipi, con ulteriore rilievo di errore percettivo nel governo del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nelle azioni di accertamento negativo e nelle azioni di indebito oggettivo, l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento grava sempre sull’attore; la mancata consegna degli estratti conto o la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione non spostano tale onere, potendo al più integrare argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., la cui mancata valorizzazione non è censurabile in cassazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché le doglianze attinenti al travisamento della prova e alla valutazione del materiale istruttorio non integrano una violazione dell’art. 115 o 116 c.p.c. nei termini dedotti; il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando sussista, rileva come errore di fatto da far valere con revocazione, oppure nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 o 5, secondo la natura del fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, all’ulteriore somma in favore della controparte e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai limiti consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La norma è violata solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; l’uso o il mancato uso di argomenti di prova resta nel merito.
art. 2697 c.c.
Nelle azioni di accertamento negativo e di ripetizione di indebito l’attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento per la parte asseritamente non dovuta.
art. 1832 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme in tema di rapporti di conto corrente e approvazione degli estratti, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo diverso dal tema dell’onere probatorio.
art. 1857 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina del conto corrente bancario, ma non decisivo ai fini della ratio decidendi, centrata sull’onere della prova e sulla censura ammissibile in cassazione.
art. 119 t.u.b.
Il correntista può richiedere la documentazione bancaria; la mancata consegna non rovescia l’onere della prova e l’inottemperanza all’eventuale ordine di esibizione può al più valere come argomento di prova.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza consolidata.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista sul fatto probatorio, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.
Se il travisamento riguarda un punto controverso deciso dal giudice, il vizio va dedotto nei limiti del n. 4 o del n. 5, secondo che il fatto sia processuale o sostanziale.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sulle statuizioni accessorie, incluse quelle sanzionatorie.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica le statuizioni sanzionatorie per la soccombenza in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell’indebito l’attore resta onerato della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, compresa l’assenza di una causa giustificativa del pagamento.
- La mancata consegna degli estratti conto o l’eventuale inottemperanza della banca a un ordine di esibizione non determinano, da sole, l’inversione dell’onere della prova; al più consentono al giudice di trarre argomenti di prova.
- Se la documentazione bancaria disponibile non consente di ricostruire l’intero rapporto, i conteggi possono essere effettuati dal primo saldo debitore documentalmente provato, salvo che la parte attrice dimostri con elementi certi una diversa situazione nel periodo mancante.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre dedurre, rispettivamente, l’utilizzo di prove non introdotte o l’attribuzione a una prova di un valore normativo non consentito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, di regola, un errore di fatto rimediabile con revocazione, non un vizio di legittimità automaticamente deducibile in cassazione.
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