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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12731/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio di smartphone e supporti informatici operato nel contesto di indagine su devastazione e saccheggio (fatti della notte tra il 23 e 24/10/2020). La difesa denunciava motivazione apparente ai sensi dell'art. 125 c.p.p., contestava il fumus commissi delicti relativi ai reati connessi ai sette manufatti esplodenti rinvenuti (sostenendo si trattasse di semplici petardi), e censurava l'onnicomprensività e sproporzione del sequestro dei dati informatici (violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, e del diritto alla riservatezza) senza preventiva selezione dei file pertinenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e il successivo sequestro probatorio contenevano una motivazione sufficiente, con esplicitazione dell'ambito investigativo (verifica dei rapporti tra gli indagati e la frangia violenta della tifoseria, e possibile correlazione dei manufatti esplodenti con le proteste). Ha affermato la legittimità del sequestro dei dispositivi informatici come cose pertinenti al reato, pur ribadendo che andranno poi identificate e trattenute solo le informazioni effettivamente pertinenti (eventuale selezione dei files, anche in sede di incidente probatorio). Ha richiamato la giurisprudenza che vieta sequestri indiscriminati di interi archivi ma ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata la genericità; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma di coordinamento per le imputazioni concorrenti; la sentenza lo indica tra i reati rilevanti nell'ambito dell'indagine.

  • art. 678 cod. pen.

    Contestato con riferimento al possesso dei manufatti esplodenti; il tribunale ha ritenuto sussistere il fumus sulla base della natura degli ordigni e del contesto investigativo.

  • art. 679 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 678 per le ipotesi connesse al possesso e impiego dei manufatti esplodenti; contributo alla qualificazione del fumus.

  • art. 419 cod. pen.

    Norma richiamata nell'ampio quadro accusatorio relativo ai fatti di devastazione e saccheggio; indicata nella contestazione provvisoria dell'indagine principale.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Richiamata nella contestazione provvisoria riferita a ipotesi di associazione per delinquere di tipo mafioso/organizzato, a corollario dell'impianto accusatorio principale.

  • art. 270 bis.1 cod. pen.

    Citato tra le fattispecie contestate nella vicenda principale di devastazione e saccheggio; usato per delineare il contesto criminologico che giustifica indagini sui dispositivi informatici.

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato per eventi successivi al 25/11/2020; menzionato fra i reati oggetto di indagine in relazione ad intrusioni/violazioni della riservatezza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per denunciare motivazione apparente del provvedimento impugnato; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione è consentito per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente ai sensi di tale norma, ma ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    "cose necessarie all'accertamento dei fatti"

    Richiesto per sottolineare che il sequestro probatorio deve riguardare "cose necessarie all'accertamento dei fatti"; la Corte ha osservato che la motivazione del sequestro indicava finalità probatorie coerenti con tale disposizione.

  • art. 248 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ragionamento giurisprudenziale per spiegare che non sempre è possibile specificare preventivamente ogni singola cosa da ricercare nella perquisizione, consentendo una individuazione tramite il rapporto con la natura del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in punto di conseguenze di legge: la Corte ha rigettato il ricorso e disposto l'imputazione delle spese processuali ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo se il provvedimento contiene, anche in forma concisa, una specifica indicazione della finalità probatoria e dell'ambito investigativo collegato ai fatti di reato.
  • Non è sempre necessario dettagliare preventivamente ogni singolo elemento da acquisire: è sufficiente che il decreto colleghi la natura dei beni ricercati alla tipologia del reato e alle ipotesi investigative, permettendo così la successiva selezione degli elementi pertinenti.
  • Il sequestro indiscriminato di interi archivi o di massa di dati è illegittimo se manca qualsiasi criterio di selezione; tuttavia, la copia integrale dei dati può essere ammessa come "copia-mezzo" purché si proceda poi alla selezione e restituzione tempestiva delle informazioni non pertinenti.
  • La presenza di elementi concreti di collegamento (es. rinvenimento di manufatti riconducibili a ordigni usati negli eventi criminosi, conversazioni intercettate che collegano soggetti) rafforza la legittimità dell'estensione del sequestro ai dispositivi personali degli indagati.
  • In Cassazione il sindacato sulle misure reali è limitato: le doglianze sulla motivazione devono prospettare la mancanza assoluta o l'apparenza della stessa ai sensi dell'art. 125 c.p.p.; questioni di merito o valutazioni investigative più ampie vanno verificate nelle sedi di merito o nell'istruttoria.

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