Sentenza n. 760/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e provvedimenti disciplinari recanti la sanzione di due giorni di consegna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, nonché i provvedimenti disciplinari presupposti. L'addebito riguardava la compilazione e trasmissione autonoma al Comando superiore di una lettera relativa a un proprio ricorso gerarchico, con apposizione non autorizzata della firma del comandante interinale e senza informazione del superiore, in contestata violazione degli artt. 715 e 748 del d.P.R. n. 90/2010. Con un'unica censura articolata il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per motivazione erronea, illogica e incongrua, abnormità, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; ha inoltre contestato la sproporzione e la non gradualità della sanzione, in violazione dell'art. 1355 del codice dell'ordinamento militare e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Sono state dedotte anche anomalie procedimentali relative alla doppia notificazione della contestazione disciplinare, alla sottoscrizione iniziale dell'atto da parte di un comandante non più titolare, alla tardività della contestazione e alla mancata comunicazione espressa dell'esito del ricorso gerarchico. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso giurisdizionale e ne ha contestato comunque la fondatezza nel merito.
La decisione
Il Collegio ha accolto in via preliminare l'eccezione di tardività, assorbendo ogni altra questione. Il ricorso gerarchico era stato presentato il 26 gennaio 2022; ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il silenzio-rigetto si è formato dopo 90 giorni, il 27 aprile 2022. Da tale data decorreva il termine decadenziale di 60 giorni per proporre il ricorso giurisdizionale, scaduto il 27 giugno 2022. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto l'8 settembre 2022, esso è stato dichiarato irricevibile, senza esame delle censure relative alla legittimità della sanzione e del procedimento disciplinare. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma decorso il termine di 90 giorni; dalla formazione del silenzio decorre il termine per proporre il ricorso giurisdizionale.
artt. 715 e 748 d.P.R. n. 90/2010
Sono richiamati quali disposizioni che l'amministrazione aveva contestato come violate dalla condotta disciplinarmente rilevante; il giudice non ne ha esaminato la concreta applicazione per la tardività del ricorso.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità e ragionevolezza della sanzione disciplinare, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di irricevibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; non incide sulla decisione di irricevibilità.
Massime di principio
- Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si perfeziona allo spirare del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, salvo diversa previsione applicabile.
- Quando il silenzio-rigetto si forma sul ricorso gerarchico, il termine decadenziale per proporre il ricorso giurisdizionale decorre dalla data di perfezionamento del silenzio e non dalla successiva conoscenza effettiva dell'esito mediante accesso agli atti.
- La notificazione del ricorso giurisdizionale oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto determina l'irricevibilità del ricorso e preclude l'esame dei motivi relativi all'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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