Sentenza n. 4728/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della Delibera n. 1765 del 16 dicembre 2025 comunicata il 17 dicembre 2025 nella parte in cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea ha aggiudicato alla Laws Medical Equipment Srl il Lotto n. 121 (CIG B3869A61BA) della più ampia procedura aperta suddivisa in 268 Lotti indetta per l'acquisto di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, occorrenti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto 1, per un periodo di 36 mesi; - di tutti i processi verbali e segnatamente: a) il verbale n. 13 della seduta del 28 maggio 2025, in parte qua, afferente all'aperura e verifica dell'offerta economica della Laws Medical Equipment riguardo il lotto 121; b) il verbale n. 14 della seduta del 29 maggio 2025, in parte qua, relativo all'apertura e verifica della documentazione tecnica dell'offerta della Laws Medical Equipment riguardo il lotto 121 senza procedere alla sua esclusione per la mancata conformità del prodotto offerto; c) il verbale n. 15 della seduta del 4 giugno 2025, in parte qua, laddove non ha diposto l'esclusione della Laws Medical Equipment riguardo il lotto 121; nonché, per quanto occorra possa: - del Disciplinare e del Capitolato Speciale e dell'All. 1 Capitolato Tecnico e dei chiarimenti espressi il 12 novembre 2024 nonché di ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale, anche non conosciuto PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto di appalto per il Lotto 121 ex art. 122 c.p.a., ove nelle more stipulato; e PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione del Lotto 121 della gara in questione e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro; In via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 121 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, nonché gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 121, disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, contestando in particolare la mancata esclusione dell’aggiudicataria nonostante la non conformità del prodotto offerto alle prescrizioni del capitolato tecnico, poiché il prodotto non risultava certificato per la nebulizzazione. Sono state inoltre proposte domande di declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e di risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro e, in subordine, per equivalente.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha adottato una deliberazione con cui ha annullato in autotutela l’aggiudicazione del lotto 121, ha escluso l’aggiudicataria dalla procedura per tale lotto, rilevando la non conformità del prodotto offerto alle prescrizioni del capitolato tecnico, e ha revocato in autotutela il lotto 121. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta eliminazione degli atti contestati e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della stazione appaltante, poiché l’annullamento in autotutela è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e per le ragioni dedotte nel ricorso; le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori. Le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina o modifica gli atti impugnati in modo tale da soddisfare la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo inutile una decisione di merito sull’illegittimità originaria.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e per le ragioni dedotte dal ricorrente, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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