Cassazione Penale, Sentenza n. 10704/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per lesioni personali (tutti e tre) e minaccia (solo Angelo Fabrizio TOSCANO). Le censure hanno prospettato: violazione di legge e vizio di motivazione (travisiamento della prova), omessa/insufficiente valutazione della deposizione del teste Fabio MAURO, criticità e inesattezze nel riconoscimento fotografico di CHIMENTO, assenza di movente per CHIMENTO, inesistenza del nesso di causalità tra l'aggressione e le lesioni (possibile causa alternativa: caduta dalla ringhiera per Domenico DE NATALE), e eccezione di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello e il Tribunale avessero valutato correttamente le fonti di prova (testimonianze, referti medici, telefonate e riconoscimenti fotografici) e non fosse possibile in questa sede sindacare nuovamente i fatti. Ha respinto le doglianze sul riconoscimento fotografico, richiamando la giurisprudenza che ne riconosce la valenza probatoria quando il dichiarante confermi di averlo effettuato. Ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dopo avere calcolato i termini e le sospensioni: il termine di prescrizione non era spirato alla data della sentenza impugnata (13/01/2021). In ragione dell'evidente inammissibilità dei ricorsi, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.800,00, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale che disciplina la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero e delle conclusioni delle parti; utilizzata per gli atti presentati in cassazione dal Sostituto Procuratore generale e dall'avvocato delle parti civili.
Costituzione, art. 25
Invocato dalla difesa per profili di illegittimità/diritto sostanziale; la Corte non ha ritenuto utile l'accoglimento delle censure fondate su tali principi, avendo applicato correttamente le norme processuali e di diritto penale.
Costituzione, art. 27
Richiamato dalla difesa in tema di responsabilità penale e proporzionalità della pena; non ha prodotto effetto idoneo a ritenere vizi di legittimità della motivazione impugnata.
Codice penale, art. 40
Norma sulla causalità; la Corte ha ritenuto che il nesso di causalità tra aggressione e lesioni fosse adeguatamente provato e motivato dai giudici di merito.
Codice penale, art. 41
Richiami alle modalità di partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione della partecipazione degli imputati sulla base degli elementi probatori.
Codice penale, art. 43
Norma sulla responsabilità per fatti altrui e concorso di persone; impiegata per sostenere la responsabilità penale comune degli odierni imputati in relazione ai fatti contestati.
Codice penale, art. 582, comma 1
Norma che definisce il reato di lesioni personali; norma sostanziale oggetto dell'accusa e della conferma delle condanne.
Codice penale, art. 612
Norma che configura il reato di minaccia; applicata alla condotta di Angelo Fabrizio TOSCANO e ritenuta integrata dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che i motivi non abbiano esaminato in modo complessivo e specifico la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a chiedere un diverso apprezzamento di fatto.
Codice di procedura penale, artt. 189, 192 e 213
Norme relative alle riconoscenze e alle modalità probatorie; la difesa ha invocato nullità/violazioni relative al riconoscimento fotografico, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la riconoscenza fotografica dalla ricognizione dibattimentale e ne riconosce la valenza probatoria quando la testimonianza confermi l'individuazione.
Codice di procedura penale, art. 512
Richiamato nella giurisprudenza citata in ordine all'acquisizione dell'album fotografico e del verbale di riconoscimento come prova atipica utilizzabile quando la ricognizione dibattimentale sia impossibile.
Codice penale, art. 157 e art. 161
Norme sulla prescrizione; la Corte ha calcolato il termine di prescrizione a partire dal 7 aprile 2013 e, considerando le sospensioni intervenute nel dibattimento, ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o colposi; applicata per sanzionare i ricorrenti per motivi ritenuti evidentemente inammissibili.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2
Norma regolamentare richiamata per il calcolo dell'aumento delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in favore delle parti civili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia penale non può sostituirsi ai giudici di merito per una nuova valutazione del fatto: i motivi che ripropongono il normale contrasto probatorio già valutato e argomentato in appello sono inammissibili.
- Il riconoscimento fotografico, pur non sostituendo la ricognizione dibattimentale, è utilizzabile e può fondare responsabilità penale se il dichiarante conferma di averlo effettuato e la valutazione complessiva delle prove lo avvalora.
- Le censure sulla motivazione devono confrontarsi esplicitamente e puntualmente con il contenuto argomentativo della decisione impugnata; lamentare semplicemente un diverso apprezzamento dei fatti è insufficiente in cassazione.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni intervenute nel corso del processo (astensione della difesa, legittimo impedimento, ecc.); eccezioni generiche alla prescrizione sono deboli se non accompagnate da un preciso computo.
- Non possono essere dedotte in cassazione questioni che non siano state oggetto di specifico motivo di gravame in sede di appello: l'inedito sollevato per la prima volta in cassazione è, di regola, inammissibile.
- Ricorsi manifestamente infondati o che ripropongono ricostruzioni dei fatti già esaminate dalla Corte d'appello possono comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende) a carico dei ricorrenti.
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