Cassazione Penale, Ordinanza n. 22697/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, confermando la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale e la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza del dolo specifico.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena, ma confermando la responsabilità per bancarotta preferenziale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che mancasse la prova dell'elemento soggettivo richiesto dal delitto, cioè il dolo specifico di favorire uno o più creditori a danno degli altri. Con il secondo motivo ha censurato la mancata riqualificazione del fatto nella meno grave bancarotta semplice, assumendo che la motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto fosse carente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva spiegato in modo congruo e non illogico che l'imputato, amministratore unico, era consapevole dello stato di decozione/dissesto e aveva effettuato pagamenti e prelevamenti preferenziali, anche a proprio favore, in prossimità del fallimento, con finalità di favorire alcuni creditori rispetto agli altri; inoltre, le doglianze del ricorrente risolvevano in realtà in contestazioni di merito e non era stato dedotto ritualmente alcun travisamento della prova. Quanto alla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice, la Corte ha ribadito che la motivazione della Corte territoriale era adeguata nel qualificare i prelievi dalle casse sociali, eseguiti in presenza di uno stato di dissesto noto all'imputato, come condotte preferenziali e quindi integranti bancarotta fraudolenta preferenziale.
Norme richiamate
art. 216, comma 3, legge fall.
Norma posta a fondamento della contestazione di bancarotta preferenziale; la Corte ne conferma l'applicazione ritenendo integrati i pagamenti/prelievi preferenziali effettuati in prossimità del fallimento e con consapevolezza del dissesto.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico può essere desunto da elementi fattuali quali la consapevolezza dello stato di dissesto e l'esecuzione di pagamenti o prelievi in prossimità del fallimento a favore di un creditore, soprattutto quando il beneficiario coincide con l'imputato o con soggetti da lui preferiti.
- La censura di vizio di motivazione non può tradursi in una mera rilettura del merito: è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa valutazione dei fatti a una motivazione della sentenza di merito congrua e non illogica.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non è accoglibile quando la motivazione della sentenza impugnata abbia spiegato in modo adeguato perché la condotta integri la fattispecie più grave, valorizzando lo stato di dissesto, la sua conoscenza da parte dell'agente e la finalità preferenziale delle attribuzioni patrimoniali.
- In cassazione, la deduzione di un travisamento della prova deve essere proposta ritualmente e non può essere surrettiziamente introdotta come semplice critica di merito alla ricostruzione dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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