Sentenza n. 625/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'accertamento della non debenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nell’importo richiesto dal Comune di Firenze pari a complessivi euro 14.838,35, di cui per oneri di urbanizzazione primaria euro 6.156,29, per oneri di urbanizzazione secondaria euro 3.078,14, per costo di costruzione euro 5.603,92; per la condanna dell’amministrazione ad effettuare il ricalcolo degli importi dovuti sulla base di quanto dedotto nel presente ricorso; per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo versato in eccesso con condanna dell’amministrazione alla conseguente restituzione dell’importo di euro 14.404,28, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta; ove occorrer possa, per l’annullamento - dell’ordinanza n. 181/2024 dell’08/08/2024, protocollo GP 269432, con cui il Comune ha richiesto la “corretta compilazione del prospetto di autocalcolo dei contributi e invio di attestazione del pagamento a conguaglio del costo di costruzione per l’intervento di demolizione e ricostruzione del totale dovuto di 14.838,35 euro e di seguito suddivisi: Oneri di Urbanizzazione Primaria € 6.156,29; Oneri di Urbanizzazione Secondaria € 3.078,14; Costo di Costruzione € 5.603,92”; - dell’ordinanza n. 311/2024 del 24/10/2024, protocollo n. 353160, nella parte in cui, in riferimento alla richiesta rimborso oneri, “si conferma l’importo determinato in relazione ai contributi dovuti per l’intervento di demolizione e ricostruzione pari a 14.838,35 euro”; - della Deliberazione del Consiglio Comunale 2007/C/00073 del 26/11/2007 con cui sono state determinate le tariffe per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione, da ultimo aggiornate ai fini ISTAT con Determina Dirigenziale DD 2024/DD/0074; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ancorché allo stato incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di euro 14.838,35 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione relativi a un intervento di demolizione e ricostruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato destinato ad autorimessa, ripostiglio e cantina. Nella versione finale del progetto erano rimasti invariati volume, superficie utile, superficie coperta, numero di unità immobiliari e destinazione d'uso rispetto allo stato preesistente. Il Comune aveva tuttavia richiesto euro 14.838,35, qualificando l'intervento, ai fini contributivi, come sostituzione edilizia comportante un mutamento di destinazione d'uso. L'amministrazione aveva ritenuto applicabile l'art. 19, comma 4.1, del regolamento urbanistico, sul presupposto che il parcheggio ricostruito fosse autonomo e non pertinenziale rispetto all'abitazione limitrofa. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di un incremento del carico urbanistico e, quindi, la non debenza degli oneri di urbanizzazione, in ragione dell'invarianza dei parametri urbanistici indicati dall'art. 184 della l.r. Toscana n. 65/2014. Ha inoltre chiesto il ricalcolo del contributo, la restituzione di quanto versato in eccesso e, quanto al costo di costruzione, la sua parametrizzazione secondo la destinazione residenziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Ha ritenuto che il Comune non avesse dimostrato il presupposto fattuale della propria pretesa, ossia che la costruzione demolita fosse originariamente legata da un vincolo pertinenziale all'abitazione limitrofa e che tale vincolo fosse venuto meno con la ricostruzione. Né la concessione in sanatoria del 2002 né la relazione allegata alla SCIA fornivano tale prova; al contrario, dagli atti emergeva l'autonomia catastale del fabbricato. In assenza della prova di un mutamento di destinazione d'uso e a fronte dell'invarianza dei parametri rilevanti per il carico urbanistico, il contributo per oneri di urbanizzazione non era dovuto. Il richiamo all'art. 19, comma 4.1, del regolamento urbanistico è stato ritenuto non pertinente, poiché la disposizione riguarda l'insediamento ex novo di parcheggi autonomi o il venir meno di precedenti vincoli pertinenziali, non la mera riedificazione, previa demolizione, di un parcheggio autonomo già esistente senza variazioni dei parametri urbanistici. Il Comune è stato pertanto condannato a restituire quanto ricevuto per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. È stata invece respinta la domanda relativa al costo di costruzione, poiché la richiesta del ricorrente di parametrarlo alla destinazione residenziale era incoerente con la sua stessa affermazione della non pertinenzialità del parcheggio rispetto all'immobile residenziale. Respinte anche le ulteriori domande, con parziale refusione delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 184 l.r. Toscana 65/2014
L'incremento del carico urbanistico soggetto a contributo deve essere verificato alla luce dei parametri urbanistici rilevanti, tra cui superficie, volume, numero di unità immobiliari e destinazione d'uso; in presenza della loro invarianza non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, salvo la prova di un diverso presupposto contributivo.
art. 19, comma 4.1, del Regolamento urbanistico del Comune di Firenze
insediamento di parcheggi in immobili esistenti qualora non siano legati da vincoli di pertinenzialità rispetto ad altri edifici
La disposizione riguarda l'insediamento ex novo di parcheggi autonomi o il venir meno di precedenti vincoli pertinenziali e non si applica alla mera riedificazione, previa demolizione, di un parcheggio autonomo già esistente senza variazioni dei parametri urbanistici.
Massime di principio
- Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti quando l'intervento determina un incremento del carico urbanistico secondo i parametri stabiliti dalla disciplina regionale; se volume, superficie, numero di unità immobiliari e destinazione d'uso rimangono invariati, l'amministrazione deve dimostrare uno specifico diverso presupposto della pretesa contributiva.
- La mera demolizione e ricostruzione di un parcheggio autonomo già esistente, senza variazione dei parametri urbanistici rilevanti, non integra di per sé l'insediamento ex novo di un parcheggio né un mutamento di destinazione d'uso idoneo a giustificare gli oneri di urbanizzazione.
- Quando la pretesa contributiva è fondata sul venir meno di un vincolo pertinenziale preesistente, spetta all'amministrazione dimostrare sia l'esistenza originaria del vincolo sia il suo successivo venir meno; tale circostanza non può essere data per presupposta.
- La richiesta di applicare al costo di costruzione i parametri della destinazione residenziale è infondata se il fabbricato viene qualificato dallo stesso interessato come non pertinenziale rispetto all'immobile residenziale limitrofo.
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