Sentenza n. 1907/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 505/2025, relativa al pagamento della somma dovuta mediante carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 505/2025, pubblicata il 28 maggio 2025. In pendenza del giudizio, ha riferito che, dopo la parziale riapertura del sito della carta docente dal 15 settembre 2026, aveva ricevuto la somma riconosciutale e ha chiesto la declaratoria conseguente, insistendo per le spese poiché il pagamento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le amministrazioni hanno confermato l’erogazione della carta docente il 20 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa creditoria azionata in ottemperanza. Ha applicato la regola della soccombenza virtuale: poiché l’amministrazione ha adempiuto dopo la notifica del ricorso, ha posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito la metà delle spese, compensando l’altra metà in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa. La metà liquidata è stata quantificata in € 400,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento della pretesa creditoria durante il processo giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie dopo la notificazione del ricorso in ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione inadempiente, anche se la lite è definita per il successivo adempimento.
Come è indicizzato
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