Cassazione Penale, Sentenza n. 13026/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur avendo annullato l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di introduzione di sostanze stupefacenti in carcere (artt. 110, 81, cpv., 73 commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni fossero equivoche e contraddette dalle proprie dichiarazioni e da quelle del figlio (quantitativi contestati: 10-13 g vs panetto da 100 g); 2) mancata qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, considerato il modesto quantitativo; 3) mancata adeguata motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, con valutazione apodittica dei precedenti; 4) omissione di valutazione della richiesta subordinata di applicazione di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi avanzati siano, in larga parte, censure di merito dirette a contestare la valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale (valutazione delle intercettazioni e della consistenza della prova), materie rimesse alla cognizione del giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo specifiche doglianze di illegittimità o manifesta illogicità. Quanto alla richiesta di derubricazione per lieve entità, il ricorso è stato dichiarato privo di interesse dato che la derubricazione non avrebbe comportato un vantaggio pratico idoneo a incidere sulla misura cautelare (gli arresti domiciliari possono essere disposti anche per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5). Sui profili cautelari la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale, fondata sulle modalità della condotta (introduzione di un panetto di circa 100 g in carcere), e sulla pericolosità sociale dell'indagato desunta dai numerosi e gravi precedenti penali (tra cui associazione mafiosa, rapina, estorsione, reati in materia di armi, condanne per evasione e violazione di misure di prevenzione), ritenuta idonea a giustificare la misura in atto. In conseguenza dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamata per indicare la composizione del Tribunale del riesame che ha emesso l'ordinanza impugnata.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità ai motivi tassativi previsti; la Corte ricorda che la cassazione è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non è ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti e la fattispecie della 'lieve entità' (comma 5). La Corte osserva che la derubricazione alla fattispecie di lieve entità non avrebbe comunque garantito un vantaggio pratico idoneo a rendere rilevante l'impugnazione nella specie.
art. 416-bis.1 c.p.
Citata come aggravante (collegamento a fattispecie mafiose); il Tribunale aveva annullato l'ordinanza rispetto a tale aggravante ma confermato la misura per gli altri capi.
artt. 110 e 81, cpv., c.p.
Artt. richiamati in relazione alla imputazione per concorso di persone (art.110) e alla disciplina sull'individuazione della pena (art.81, comma finale) in relazione all'azione contestata.
d.P.R. n. 309/1990, art. 80, comma 1, lett. g)
Richiamato tra le norme contestate al capo di imputazione; rilevante nel quadro fattuale della contestazione per stupefacenti.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente responsabilità per spese e sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U, n. 22471/2015, Sebbar)
Richiama il principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato in sede di legittimità se la valutazione è logica e conforme alle massime di esperienza.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove (censure di merito) sono inammissibili: il ricorso deve segnalare violazioni di legge o vizi della motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) per essere esaminato.
- L'interpretazione di intercettazioni e linguaggio criptico è di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità può sindacare tali interpretazioni solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La derubricazione del reato alla fattispecie di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) non dà automaticamente diritto a vantaggi cautelari: l'interesse ad impugnare richiede che la diversa qualificazione comporti un'utilità concreta rispetto alla misura cautelare applicata.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può fare ampio riferimento alla gravità del fatto (es. introduzione di droga in carcere) e al curriculum criminale del soggetto; precedenti penali gravi, violazioni di misure di prevenzione e condanne per evasione aumentano la presunzione di pericolosità e giustificano misure restrittive.
- La richiesta di misure meno afflittive deve essere supportata da concrete argomentazioni e fatti nuovi che dimostrino l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari; mere richieste generiche o alternative difficilmente modificano la decisione del giudice del riesame.
- Se si contesta la valutazione probatoria (es. quantità di droga effettivamente introdotta) è essenziale dimostrare errori di fatto o travisamento probatorio in sede di merito; in Cassazione ciò è ammissibile solo se sussistono specifici profili di illegittimità della motivazione.
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