Sentenza del 25/09/2015 n. 19060 - Corte di Cassazione
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Notifica da effettuare entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Effetti dalla notifica a decorrere dalla data iniziale di attivazione del procedimento - Condizioni - Assenza di responsabilità circa l'esito negativo della prima notifica- Prova a carico del notificante - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva confermato la riliquidazione della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. La questione sostanziale riguardava gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986, che aveva dichiarato illegittimi determinati avvisi di accertamento, sui quali la dichiarazione integrativa era stata parametrata. Tuttavia, la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente la tempestività del ricorso, rilevando che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 24 settembre 2010 era successiva alla scadenza del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. L'Amministrazione sosteneva implicitamente di poter retrodatare gli effetti della seconda notifica alla precedente consegna del ricorso all'ufficio postale, avvenuta il 21 luglio 2010, ma non ha prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, rendendo impossibile provare che il suo mancato perfezionamento non fosse imputabile al notificante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare il merito della questione tributaria. La precedente notificazione a mezzo posta non è stata considerata idonea a conservare il termine, poiché mancava la prova del suo esito negativo e dell'assenza di responsabilità del notificante. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, in quanto il contribuente non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, salvo che una notifica tempestiva e validamente riattivata consenta di collegare gli effetti della seconda notifica alla data iniziale.
Art. 143 c.p.c.
notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., tramite ufficiale giudiziario, mediante deposito di copia nella casa comunale
Disciplina la notificazione nei casi di irreperibilità del destinatario. La notifica effettuata secondo tale procedura non può retroagire alla precedente notificazione postale se non è provata la continuità del procedimento notificatorio.
Legge n. 516 del 1982
in data 14-3-1983 il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa ex L. n. 516 del 1982
Costituiva la base normativa della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, il cui contenuto era stato collegato agli avvisi di accertamento successivamente dichiarati illegittimi.
D.L. n. 429 del 1982, art. 19
considerandola come presentata "in assenza di accertamento"
Secondo i giudici di merito, la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto essere riliquidata considerando l'assenza dell'accertamento presupposto.
Sentenza della Corte costituzionale n. 175/1986
aveva sancito l'illegittimità di tutti gli avvisi di accertamento notificati
La declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento è stata ritenuta dai giudici di merito idonea a incidere anche sugli atti tributari successivi e dipendenti da quegli avvisi.
Massime di principio
- Quando una notificazione soggetta a termine perentorio non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la seconda notificazione può conservare gli effetti della prima, ma solo se il notificante prova l'esito negativo non colposo della prima procedura.
- La riattivazione deve avvenire entro un termine ragionevolmente contenuto, calcolato considerando il tempo normalmente necessario per conoscere il mancato perfezionamento e acquisire le informazioni utili.
- La prova dell'esito della prima notificazione e dell'assenza di responsabilità grava sul notificante; documenti come la cartolina di ritorno o altra documentazione equivalente sono quindi essenziali.
- La mera consegna dell'atto all'ufficio postale non è sufficiente, da sola, a dimostrare la tempestività della procedura quando manca la documentazione relativa all'esito della notifica.
- Se manca la prova della continuità tra la prima e la seconda procedura, la seconda notificazione è considerata autonoma e produce effetti solo dalla propria data, con possibile decadenza dall'impugnazione.
- Prima di esaminare il merito della controversia, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività.
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