Cassazione Penale, Sentenza n. 25916/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 11/01/2024 con cui il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'eccezione preliminare sulla genericità del capo di imputazione. Si censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 417, comma 1, lett. a) e b) c.p.p., sostenendo che il capo di imputazione (riguardante un'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81 co.2 c.p. e 73 co.1 d.P.R. 309/1990) non consente di collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso, rendendo impossibile per l'imputato conoscere i profili essenziali del fatto e ledendo il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano giuridico la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata sia un provvedimento processuale non decisorio soggetto alla regola di cui all'art. 586 c.p.p., per cui le impugnazioni contro ordinanze dibattimentali possono essere proposte soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Inoltre la Corte ha escluso che l'ordinanza fosse un 'atto abnorme' suscettibile di impugnazione autonoma, richiamando la nozione restrittiva di abnormità e la giurisprudenza consolidata che esclude l'immediata impugnabilità degli atti per i quali l'ordinamento prevede un rimedio differito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 586 cod. proc. pen.
Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza
Stabilisce il divieto di impugnazione autonoma e immediata in Cassazione delle ordinanze dibattimentali; le questioni relative a tali ordinanze devono essere dedotte con l'impugnazione della sentenza conclusiva, salvo casi eccezionali di abnormità riconosciuta
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto che il rimedio invocato non fosse percorribile in via autonoma per via della regola di cui all'art. 586 c.p.p. e dell'inammissibilità del ricorso
art. 417, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione; il ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere la nullità per genericità, ma la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità dell'impugnazione autonoma
art. 81, comma 2 cod. pen.
Richiamato nella motivazione del ricorso in relazione alla fattispecie concreta (riguardante modalità del reato); la Corte non si è pronunciata sul merito sostanziale ma ha rimarcato che le censure sui fatti e sull'imputazione devono essere valutate nell'ambito dell'impugnazione della sentenza
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alla cessione di sostanze; citata dal ricorrente per descrivere l'oggetto dell'imputazione, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza delle censure di genericità per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le ordinanze dibattimentali non decisorie sono in linea di principio impugnabili in Cassazione solo con il ricorso contro la sentenza ex art. 586 c.p.p.; non è normalmente consentita un'impugnazione autonoma immediata
- Per ottenere un rimedio immediato occorre dimostrare che l'atto sia 'abnorme' nella nozione restrittiva consolidata dalla giurisprudenza: si tratta di eccezioni rare e circoscritte che incidono essenzialmente sul thema decidendum
- Le eccezioni di genericità dell'imputazione (nullità per indeterminatezza) vanno sollevate tempestivamente nel processo e poi riproposte, se del caso, con l'impugnazione della sentenza; la Corte di legittimità evita di entrare nel merito quando manca il corretto canale di impugnazione
- Se si ritiene che una ordinanza abbia prodotto una lesione grave dei diritti di difesa occorre documentare l'effetto pratico sul processo (ad es. stasi processuale, impossibilità a esercitare difesa) per tentare di configurare l'abnormità
- Attendere la sentenza e dedurre nelle impugnazioni successive le doglianze processuali consente alla Corte di Cassazione di valutare insieme le questioni di diritto e gli effetti processuali dell'ordinanza; in caso di impugnazione impropria si rischiano sanzioni economiche e condanna alle spese
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