Cassazione Penale, Ordinanza n. 04955/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza impugnata, che resta ferma quanto alla condanna e al trattamento sanzionatorio così come determinato nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una rapina aggravata commessa in banca mediante l'utilizzo di un taglierino. Il ricorso deduceva, da un lato, la violazione di legge in ordine al calcolo della pena base per il reato più grave, sostenendo che la determinazione fosse erronea; dall'altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: la pena base era stata ritenuta congrua alla luce della gravità del fatto e dei precedenti penali, anche specifici, del ricorrente; quanto alle attenuanti generiche, è stato richiamato il divieto previsto dall'art. 69, comma 4, c.p., correttamente applicato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 69, comma 4, c.p.
preclude il bilanciamento favorevole o il riconoscimento delle attenuanti generiche nei casi in cui operi il divieto previsto dalla norma, come correttamente rilevato dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla determinazione della pena base è inammissibile quando si risolve in una contestazione della congruità della valutazione discrezionale del giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e ancorata a elementi concreti, quali gravità del fatto e precedenti dell'imputato.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile quando sia impedito da un divieto normativo espresso, sicché il giudice di merito applica correttamente la legge nel negarne la concessione.
- La manifestata infondatezza dei motivi di ricorso, quando riguarda questioni già correttamente decise nei gradi di merito e prive di reali profili di violazione di legge o di vizio motivazionale, conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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