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Sentenza

Sentenza n. 2916/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento, previa sospensione: dell’Ordinanza di Demolizione n. 55 del 03.11.2021 emessa dal Comune di Macerata Campania (CE), nonchè di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202200462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 55 del 3 novembre 2021, sostenendo che le opere contestate fossero comprese nella concessione edilizia n. 71/1993 o comunque non costituissero difformità edilizie rilevanti. In particolare, ha dedotto che la copertura a doppia falda fosse la sostituzione e il rifacimento di una preesistente tettoia in lamiera espressamente considerata dal titolo edilizio; che l’intervento non avesse comportato aumento di volume o superficie, né modifica significativa della sagoma o del prospetto; e che la fusione delle unità immobiliari fosse un’opera meramente interna, priva di effetti urbanisticamente rilevanti. La verificazione disposta dal TAR ha accertato che il prospetto su via Limite non era mutato, ma che la copertura era divenuta a doppia falda, estesa all’intero fabbricato, e che era stato aperto un varco tra due particelle catastali al primo piano, su un muro portante, con collegamento tra ambienti posti a quote diverse. La ricorrente ha quindi sostenuto che anche tale apertura fosse un mero intervento interno già esistente o comunque non incidente su volume, sagoma e destinazione d’uso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha respinto le censure relative all’apertura del varco tra le unità immobiliari, ritenendo che l’intervento, incidendo su un muro con funzione portante, non potesse essere qualificato come mera opera interna. Secondo il verificatore, non contestato sul punto, il muro aveva natura strutturale; l’intervento era pertanto almeno soggetto agli adempimenti in materia sismica previsti dagli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, con la necessità di stabilire eventualmente se fosse sufficiente il preavviso o occorresse la previa autorizzazione sismica. In ogni caso, l’opera non costituiva una difformità irrilevante rispetto al titolo edilizio, poiché priva delle prescritte autorizzazioni. Il TAR ha invece accolto le censure relative alla copertura a doppia falda. Pur essendo diversa dalla copertura a singola falda prevista dal progetto, essa non aveva modificato il prospetto su via Limite, non aveva creato nuovi volumi né aumento di superficie utile, lasciando aperto il terrazzo, e non aveva determinato una modifica significativa della sagoma. Per tale ragione non costituiva un abuso maggiore richiedente il permesso di costruire e l’ordinanza è stata annullata in parte qua. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    L’apertura di un varco su un muro portante è comunque soggetta agli adempimenti di preavviso o autorizzazione previsti dalla disciplina sismica, non potendo essere qualificata come mera opera interna irrilevante.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    L’intervento su elemento strutturale può richiedere la previa autorizzazione sismica, salva la necessità di verificare la specifica classificazione dell’opera.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell’intervento come opera di minore rilevanza non esclude la necessità degli adempimenti sismici applicabili; tale qualificazione deve essere accertata in concreto.

  • art. 80 c.p.a.

    A seguito dell’interruzione per il decesso della ricorrente, il successore si è costituito e ha proseguito il giudizio mediante istanza di fissazione dell’udienza.

Massime di principio

  • L’apertura di un varco in un muro portante incide su un elemento strutturale dell’edificio e non può essere qualificata come mera opera interna priva di rilevanza edilizia; essa è soggetta, almeno, agli adempimenti previsti dalla normativa sismica, la cui inosservanza impedisce di considerare la difformità irrilevante.
  • La sostituzione o modifica della copertura non integra necessariamente un abuso maggiore: quando non determina aumento di superficie utile o volumetria, non modifica significativamente la sagoma e non incide sul prospetto, l’intervento può non richiedere il permesso di costruire quale nuova costruzione o trasformazione urbanisticamente rilevante.
  • L’ordinanza di demolizione può essere annullata soltanto in parte quando alcune opere risultino legittime o non qualificabili come abuso maggiore, mentre altre opere, autonomamente rilevanti per la loro incidenza strutturale e per l’assenza degli adempimenti prescritti, restino illegittime.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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