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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36140/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 01/12/2023 che aveva confermato condanne per reati in materia di stupefacenti. Le censure riguardavano: errata determinazione della pena base (Porcelli) e possibilità di concordato in sede di giudizio di rinvio; carenza motivazionale sull'applicazione dell'aggravante ex art.74, comma 4, d.P.R. n.309/1990 (i fratelli Beshiri) e relativo effetto sulla dosimetria della pena; mancata motivazione e possibile errata riqualificazione del fatto e travisamento probatorio in relazione all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (Cristallo); carenze nella identificazione dell'imputato "Federico", nella prova della quantità/qualità delle sostanze e nell'accertamento del principio attivo (Karaj). Sono invocate violazioni di norme di diritto processuale penale quali artt.606, 624, 627, 599bis, 521, 522, 192 c.p.p. e disposizioni del T.U. stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di PORCELLI VINCENZO, JOXHENS BESHIRI e KOSTANTIN BESHIRI, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello (disposizione di rinvio per la ricalcolazione della pena e - per Porcelli - per valutare la proposta di concordato attuata in sede di rinvio). Ha rigettato il ricorso di FLUTURIM KARAJ: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sull'identificazione e sulla sussistenza di elementi indiziari e sulla valenza drogante delle sostanze; conseguentemente il ricorso è respinto e Karaj condannato alle spese. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di EUSTACHIO CRISTALLO, condannandolo al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. In sintesi: accoglimento per i tre ricorrenti (Porcelli e i due Beshiri) con annullamento e rinvio; rigetto per Karaj; inammissibilità per Cristallo con condanne alle spese e ammenda.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti) - art.74, commi 1 e 4

    art.74, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Usata quale parametro per la determinazione della pena base (comma 1) e come circostanza aggravante (comma 4); la Corte ha censurato carenze di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante e ha ritenuto che l'annullamento relativo alla pena base si ripercuote sui reati satellite.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art.73, commi 4, 5 e 7

    art.73, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Comma 4: fattispecie comune di detenzione/cessione (impiegata per alcune condanne); comma 5: ipotesi attenuata del "fatto di lieve entità" la cui applicazione richiede valutazione complessiva di quantità, modalità e contesto; comma 7: attenuante speciale la cui mancata ammissione è stata oggetto di discussione nella determinazione della pena.

  • Codice di procedura penale - art.599bis

    Disciplina il concordato sulla pena; la Corte ha confermato l'ammissibilità, anche in sede di giudizio di rinvio, del patteggiamento/concordato se residuano margini discrezionali, qualora non vi siano preclusioni normative.

  • Codice di procedura penale - art.627

    Impone al giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non esclude i poteri del giudice del rinvio quando l'annullamento è per vizio di motivazione e consente piena rivalutazione del compendio probatorio, salvo i limiti del giudicato interno.

  • Codice di procedura penale - artt.606, 624, 521, 522

    art.606, comma 1, lett. b) ed e); art.624; artt.521 e 522 cod.proc.pen.

    Art.606: ragioni di cassazione utilizzate per censurare motivazione e violazione di legge; art.624 e art.627/624 invocate per denunciare il mancato adeguamento del giudice del rinvio alle ragioni dell'annullamento; artt.521-522: hanno riguardato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, valutato dalla Corte e ritenuto non violato ove non vi sia trasformazione sostanziale dell'addebito.

  • Codice di procedura penale - art.192

    Regola la valutazione delle dichiarazioni captate mediante intercettazione; la Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità; inoltre esige riscontri quando le dichiarazioni provengono da fonti di seconda mano.

  • Codice di procedura penale - art.616, comma 1

    art.616, comma 1, cod.proc.pen.

    Prevede l'obbligo di versamento a titolo di ammenda in caso di inammissibilità/ricorso infondato; la Corte ha liquidato Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso di Cristallo.

  • Norme transitorie processuali - art.175 disp. att.

    art.175 disp.att. cod.proc.pen.

    Consente il rinvio del procedimento ad altra Corte d'appello se necessario; utilizzato in precedenza nelle disposizioni di rinvio (nel corso del giudizio si è fatto riferimento alla competenza per il nuovo esame).

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla la sentenza sul reato principale o sulla pena base, l'annullamento può aprire anche la posizione processuale relativa ai reati "satellite" unificati e impedire il passaggio in giudicato di quelle parti: il giudice del rinvio deve quindi poter riesaminare la dosimetria complessiva.
  • Il concordato sulla pena (art.599bis c.p.p.) può essere proposto e valutato anche in sede di giudizio di rinvio, purché residuino margini di discrezionalità del giudice rispetto ai limiti fissati dalla sentenza di annullamento.
  • L'obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio stabilito dalla Cassazione (art.627 c.p.p.) vincola il giudice quando la Corte ha indicato un principio di diritto; tuttavia se l'annullamento è per vizio di motivazione il giudice del rinvio ha poteri di piena rivalutazione del compendio probatorio.
  • In materia di stupefacenti, quando la prova proviene da intercettazioni ("droga parlata"), il giudice di merito deve esercitare rigorosa valutazione e richiedere riscontri quando necessario; la mancanza di sequestro non impedisce automaticamente la valutazione della valenza drogante se emergono riscontri probatori convincenti.
  • La mancata applicazione (o esclusione) di un'aggravante che ha influito sulla determinazione della pena base richiede una rivalutazione dell'entità della pena: il giudice del rinvio deve esplicitare l'effetto sulla dosimetria.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto: in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o travisamento probatorio.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando la sentenza muta sostanzialmente il contenuto essenziale dell'addebito impedendo la difesa; variazioni interpretative fondate su rivalutazioni probatorie non costituiscono di per sé violazione.

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