Cassazione Civile, Ordinanza n. 36500/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una domanda di rimborso dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992, proposta a seguito del sisma in Sicilia del dicembre 1990 e del conseguente beneficio fiscale previsto dalla normativa speciale. Il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso dell'intero importo di euro 5.899,21, ma l'Amministrazione aveva corrisposto solo euro 1.666,74, oltre accessori, dunque in misura parziale e comunque inferiore al 50% del dovuto. L'erede ha quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'ottemperanza e nominato un commissario ad acta, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di applicare lo ius superveniens, che prevede la riduzione del rimborso al 50% e, in caso di incapienza delle risorse, anche l'esclusione del pagamento, e avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse all'Amministrazione provare l'insufficienza dei fondi.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ribadisce che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso integralmente accertato con giudicato, ma regola le modalità di attuazione del pagamento nella fase di ottemperanza. Tuttavia, la sentenza impugnata viene cassata perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare concretamente la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, indicare le specifiche modalità di esecuzione, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e dall'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019
la norma non introduce una falcidia sostanziale del credito da rimborso già accertato, ma disciplina le modalità e i limiti contabili di esecuzione del pagamento, operando in sede di attuazione/ottemperanza
art. 16-octies D.L. n. 91/2017
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi e la collega alla ripartizione delle risorse disponibili, senza estinguere il diritto sostanziale del contribuente
art. 29 D.L. n. 162/2019
ulteriore intervento modificativo della disciplina dei rimborsi, da coordinare con la fase esecutiva del giudicato
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
atto attuativo che regola le modalità operative del rimborso nei limiti delle risorse stanziate
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; la Corte non lo pone al centro della decisione, ma decide in chiave di tutela del giudicato e della corretta attuazione
artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992
disciplinano il giudizio di ottemperanza tributario e i poteri del giudice dell'esecuzione del giudicato
art. 70 D.Lgs. n. 546/1992
il giudice dell'ottemperanza deve accertare la capienza dei fondi e, se necessario, attivare le procedure contabili idonee a dare piena esecuzione al giudicato
art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996
speciale ordine di pagamento in conto sospeso
consente, in mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l'emissione di uno speciale ordine di pagamento per eseguire comunque il giudicato
Protocollo n. 1 CEDU, art. 1
la soluzione interpretativa è ritenuta conforme al principio di giusto equilibrio e proporzionalità nella tutela dei diritti patrimoniali
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio processuale
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto un rimborso fiscale riconosciuto con giudicato, eventuali norme sopravvenute che limitino l'erogazione in ragione della capienza dei fondi non incidono sul diritto sostanziale già accertato, ma soltanto sulle modalità di esecuzione del pagamento.
- Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve verificare concretamente la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, disporre o indicare gli strumenti di contabilità pubblica necessari per assicurare l'integrale soddisfazione del credito, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
- La corresponsione di una quota del rimborso prevista dalla disciplina sopravvenuta non equivale, di per sé, a esatta ottemperanza al giudicato quando quest'ultimo abbia riconosciuto l'integrale spettanza del credito.
- Le limitazioni finanziarie e le regole di riparto tra aventi diritto possono disciplinare l'ordine e le modalità di pagamento, ma non determinano la falcidia o estinzione del diritto patrimoniale già definitivamente accertato.
- Il giudizio di ottemperanza deve specificare il quomodo dell'attuazione del giudicato, modulando i poteri sostitutivi in funzione della concreta capienza delle risorse pubbliche disponibili.
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