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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36500/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una domanda di rimborso dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992, proposta a seguito del sisma in Sicilia del dicembre 1990 e del conseguente beneficio fiscale previsto dalla normativa speciale. Il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso dell'intero importo di euro 5.899,21, ma l'Amministrazione aveva corrisposto solo euro 1.666,74, oltre accessori, dunque in misura parziale e comunque inferiore al 50% del dovuto. L'erede ha quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'ottemperanza e nominato un commissario ad acta, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dal D.L. n. 91/2017, del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe omesso di applicare lo ius superveniens, che prevede la riduzione del rimborso al 50% e, in caso di incapienza delle risorse, anche l'esclusione del pagamento, e avrebbe erroneamente ritenuto che spettasse all'Amministrazione provare l'insufficienza dei fondi.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso solo nei limiti indicati in motivazione. Ribadisce che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso integralmente accertato con giudicato, ma regola le modalità di attuazione del pagamento nella fase di ottemperanza. Tuttavia, la sentenza impugnata viene cassata perché il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare concretamente la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, indicare le specifiche modalità di esecuzione, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e dall'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019

    la norma non introduce una falcidia sostanziale del credito da rimborso già accertato, ma disciplina le modalità e i limiti contabili di esecuzione del pagamento, operando in sede di attuazione/ottemperanza

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017

    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017

    modifica la disciplina dei rimborsi e la collega alla ripartizione delle risorse disponibili, senza estinguere il diritto sostanziale del contribuente

  • art. 29 D.L. n. 162/2019

    ulteriore intervento modificativo della disciplina dei rimborsi, da coordinare con la fase esecutiva del giudicato

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017

    atto attuativo che regola le modalità operative del rimborso nei limiti delle risorse stanziate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura; la Corte non lo pone al centro della decisione, ma decide in chiave di tutela del giudicato e della corretta attuazione

  • artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546/1992

    disciplinano il giudizio di ottemperanza tributario e i poteri del giudice dell'esecuzione del giudicato

  • art. 70 D.Lgs. n. 546/1992

    il giudice dell'ottemperanza deve accertare la capienza dei fondi e, se necessario, attivare le procedure contabili idonee a dare piena esecuzione al giudicato

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669/1996

    speciale ordine di pagamento in conto sospeso

    consente, in mancanza di disponibilità nel capitolo di spesa, l'emissione di uno speciale ordine di pagamento per eseguire comunque il giudicato

  • Protocollo n. 1 CEDU, art. 1

    la soluzione interpretativa è ritenuta conforme al principio di giusto equilibrio e proporzionalità nella tutela dei diritti patrimoniali

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto un rimborso fiscale riconosciuto con giudicato, eventuali norme sopravvenute che limitino l'erogazione in ragione della capienza dei fondi non incidono sul diritto sostanziale già accertato, ma soltanto sulle modalità di esecuzione del pagamento.
  • Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve verificare concretamente la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, disporre o indicare gli strumenti di contabilità pubblica necessari per assicurare l'integrale soddisfazione del credito, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
  • La corresponsione di una quota del rimborso prevista dalla disciplina sopravvenuta non equivale, di per sé, a esatta ottemperanza al giudicato quando quest'ultimo abbia riconosciuto l'integrale spettanza del credito.
  • Le limitazioni finanziarie e le regole di riparto tra aventi diritto possono disciplinare l'ordine e le modalità di pagamento, ma non determinano la falcidia o estinzione del diritto patrimoniale già definitivamente accertato.
  • Il giudizio di ottemperanza deve specificare il quomodo dell'attuazione del giudicato, modulando i poteri sostitutivi in funzione della concreta capienza delle risorse pubbliche disponibili.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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