Cassazione Civile, Ordinanza n. 06307/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, emesso a seguito di verifica e PVC sul fornitore, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto costi e recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, assumendo che le fatture di acquisto riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti rese da un'impresa priva di adeguata organizzazione. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, rilevando la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo, la presenza di un quadro indiziario dell'inesistenza delle operazioni e il mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte della contribuente, anche in ragione dell'assenza di pagamenti tracciabili e dell'irrilevanza delle risultanze penali. In cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione e sulle prove; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni sulla base di elementi che, secondo la ricorrente, al più integrerebbero irregolarità contabili; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserita errata valorizzazione degli indizi e omessa considerazione degli esiti del procedimento penale sul fornitore, che avrebbero attestato lo svolgimento di attività economica incompatibile con la tesi dell'inesistenza imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui denunciava la motivazione apparente, perché la sentenza di merito conteneva un percorso argomentativo essenziale ma comprensibile; ha dichiarato inammissibili le censure che, sotto l'apparente veste di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove. Ha inoltre dichiarato inammissibili, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo, poiché la ricorrente contestava sostanzialmente l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito, senza evidenziare una reale violazione delle norme invocate. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude la nullità perché la motivazione di merito, pur sintetica, è comprensibile e logicamente percepibile.
art. 111 Cost.
Richiamato per sostenere il vizio di motivazione; la Corte ritiene che il requisito costituzionale sia rispettato quando il percorso logico della decisione sia essenziale ma intellegibile.
art. 32, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente tra le norme sulla motivazione degli atti e del processo tributario; non viene ravvisata alcuna violazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude che ricorra una motivazione inesistente o incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma evocata a supporto della censura di motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione del giudice di appello sia sufficiente.
art. 2697 c.c.
La censura di violazione dell'onere della prova è dichiarata inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non il criterio legale di riparto dell'onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare l'utilizzo delle prove; la Corte osserva che la doglianza tende alla rivalutazione del merito, non a un effettivo errore di diritto.
art. 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la critica all'apprezzamento delle prove non è consentita in cassazione se mascherata da violazione dei criteri di valutazione della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene inammissibile la censura perché mira a sostituire una diversa lettura degli indizi a quella del giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La Corte conferma la legittimità dell'uso del ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito e dichiara inammissibile la richiesta di nuova valutazione degli indizi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma applicata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia del tutto mancante, incomprensibile o meramente assertivo; non basta che essa sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio e la selezione degli indizi spettano al giudice di merito.
- In materia tributaria, la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni può essere fondata su un quadro indiziario; il contribuente, per superarlo, deve offrire una prova contraria idonea e non meramente documentale se questa sia incoerente con la reale esecuzione dell'operazione.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha ritenuto assolto l'onere probatorio.
- La critica alla valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduca l'utilizzo di prove inesistenti, la pretermissione di prove legali o la violazione del loro valore normativo, non se si chieda una diversa lettura del compendio probatorio.
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