Sentenza del 02/07/2020 n. 1455 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha chiesto il rimborso di circa euro 2.500 versati a titolo di IRAP per gli anni 2012 e 2013 sostenendo, in primo grado, che non dovesse assoggettarsi all'IRAP per l'attivita svolta individualmente di difensore tributario. In particolare ha dedotto che l'eventuale organizzazione autonoma fosse riconducibile allo studio associato e non a lei in via esclusiva, nonche che l'applicazione dell'IRAP avrebbe determinato una doppia imposizione sulla stessa organizzazione.
La decisione
La Commissione di appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che la contribuente non abbia fornito la prova richiesta per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione utilizzata nello svolgimento della sua attivita individuale, avendo ella stessa ammesso l'utilizzo dell'apparato organizzativo dello studio associato di cui era socia al 45%. La Commissione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui grava sul professionista che chiede il rimborso l'onere di provare la mancanza delle condizioni di applicazione dell'IRAP e ha sottolineato la presunzione di assoggettamento prevista dalla legge istitutiva dell'IRAP per societa e associazioni. Ha inoltre respinto l'affermazione di una doppia imposizione, osservando che l'imposta grava una sola volta su ciascuna diversa attivita produttiva. La contribuente e stata condannata a rimborsare le spese di lite all'Agenzia, liquidate in euro 500 per ciascun grado oltre al 15% forfetario.
Norme richiamate
D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 (artt. 2 e 3)
La normativa istitutiva dell'IRAP pone una presunzione di assoggettamento per le societa e le entita equiparate; la forma giuridica puo implicare l'esistenza di autonoma organizzazione senza necessitare di ulteriori accertamenti.
Cass. SS.UU. 14-4-2016, n. 7371
Conferma la presunzione di assoggettamento al tributo per le attivita esercitate dalle societa e dalle associazioni tra professionisti, rendendo superfluo accertare separatamente il requisito dell'autonoma organizzazione quando sussiste la forma associativa.
Cass. 26-7-2011, n. 16337
Stabilisce che il professionista inserito in uno studio associato deve provare di non usufruire dei benefici connessi all'appartenenza allo studio per sottrarsi all'applicazione dell'IRAP.
Cass. 19-7-2008, n. 19138
Affermava che il professionista inserito in uno studio associato e soggetto ad IRAP anche per attivita professionali rese in forma distinta e separata, se tali attivita beneficiano della struttura associata.
Cass. 28-12-2016, n. 2717; ord. 11-4-2017, n. 9325
n. 2717 del 28-12-2016; ord. n. 9325 dell'11-4-2017
Indicano il principio secondo cui il contribuente che richiede rimborso ha l'onere di fornire la prova che non sussistono le condizioni di applicazione dell'IRAP.
Cass. ord. 1174 del 21-1-2020
ordinanza n. 1174 del 21-1-2020
Richiamata dalla contribuente per sostenere che l'assoggettamento all'IRAP non scatta automaticamente quando il professionista opera presso la sede di una societa di cui e socio; la pronuncia pero rimanda a una valutazione fattuale concreta e all'onere probatorio del contribuente.
Massime di principio
- Chi richiede il rimborso dell'IRAP ha l'onere di provare che la propria attivita non si avvale di un'autonoma organizzazione; le sole dichiarazioni non sono sufficienti.
- La mera circostanza di svolgere l'attivita presso la sede dello studio associato non comporta automaticamente l'applicazione dell'IRAP, ma costituisce elemento rilevante nella valutazione complessiva.
- La qualita di socio comporta una riconducibilita operativa e organizzativa alla struttura dello studio: anche una partecipazione non esclusiva (es. 45%) puo rendere l'organizzazione riferibile al socio e quindi rilevante ai fini IRAP.
- L'argomento della doppia imposizione e infondato quando si valuta che l'imposta grava una sola volta su ciascuna diversa attivita produttiva, anche se entrambe utilizzano la stessa struttura.
- Per evitare l'assoggettamento e per ottenere eventuali rimborsi, il professionista deve documentare concretamente la separazione operativa e organizzativa: ad esempio contabilità separata, assenza di utilizzo di segreteria/locale comune, assenza di apporto di clientela tramite lo studio, contratti e prove oggettive di autonomia.
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