Cassazione Penale, Sentenza n. 4286/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda di ammissione al credito proposta dall'ente ricorrente (creditore ipotecario su un immobile confiscato a Maria Orlando). La domanda era stata trasmessa via PEC il 17 dicembre 2019 (ricevuta in forma cartacea il 19/12/2019). Il Tribunale aveva ritenuto definitiva la confisca il 10/3/2019 (per mancato ricorso da parte di Orlando alla Cassazione) e quindi la domanda sarebbe stata proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 1, comma 199, L. n. 228/2012 (termine fissato per i beni confiscati dopo l'entrata in vigore della legge), con scadenza computata - tenendo conto della sospensione feriale - al 7/10/2019. Il ricorrente deduceva invece di non aver avuto conoscenza della definitività della confisca nei confronti di Orlando prima della sentenza della Corte di cassazione del 20/6/2019, sicché il termine di 180 giorni doveva decorrere da tale data; inoltre denunciava la mancata pubblicazione/comunicazione e richiamava la possibilità di remissione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Palermo. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 1, L. n. 228/2012 decorra in linea di principio dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, l'effettiva decorrenza non può pregiudicare i diritti di terzi in buona fede: quindi il dies a quo rilevante è subordinato all'effettiva conoscenza della definitività della confisca. La Corte ha censurato il Tribunale per non aver valutato se il ricorrente avesse effettivamente e incolpevolmente ignorato la data di definitività (e dunque non aver valutato la buona fede e l'eventuale rimessione in termini). Ha quindi disposto il rinvio perché il Tribunale verifichi motivatamente se sussista o meno l'ignoranza incolpevole e, in caso positivo, proceda alla decisione sulla domanda di ammissione del credito ai sensi dell'art. 1, comma 199, L. n. 228/2012.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (commi transitori art.1)
art. 1, commi 194-206; comma 199; comma 205; comma 206
Disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione aperti prima del 13/12/2011: il creditore deve depositare la domanda di ammissione del credito entro 180 giorni dalla definitività della confisca (comma 199). Il comma 205 fissa la decadenza e il comma 206 prevede obblighi di comunicazione, ma la Corte chiarisce che il decorso del termine è subordinato all'effettiva conoscenza della confisca da parte del creditore e che la mancata comunicazione non può, di per sé, ingiustamente pregiudicare il creditore in buona fede.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
riferimento normativo (disciplina diversa in materia di misure di prevenzione)
La disciplina del d.lgs. n. 159/2011 non si applica ai beni indicati dal comma 194 della L. n. 228/2012; nel caso di procedimenti iniziati prima del 13/12/2011 si applicano le disposizioni transitorie della L. n. 228/2012.
Art. 24 Costituzione
Rammentato come principio costituzionale il diritto di difesa e l'accesso effettivo ai mezzi di tutela; il termine decadenziale non può rendere illusorio il diritto di difesa del terzo titolare di diritti reali se questi non ha avuto conoscenza del provvedimento di confisca.
Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990
Imposizione agli Stati di misure legislative e di altra natura per assicurare che le persone interessate dalla confisca dispongano di effettivi rimedi giuridici; usata per sostenere la necessità di garantire la conoscibilità del procedimento e dell'esito.
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale
Stabilisce che l'interpretazione delle disposizioni sulla confisca non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede; dunque occorre protezione dei diritti soggettivi dei creditori.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 39608 del 22/02/2018 (Business Partner Italia s.p.a.)
Principio consolidato secondo cui il termine di 180 giorni per i creditori muniti di ipoteca decorre indipendentemente dalle comunicazioni previste dal comma 206, ma l'applicazione del termine è subordinata all'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo; è salva la possibilità di rimessione nel termine se il creditore prova di non aver potuto osservare il termine per causa a lui non imputabile.
Art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso in Cassazione)
art. 606, comma 1, lett. b) e c)
Norma processuale invocata per censurare l'erronea applicazione e la violazione di legge (lett. b e c) da parte del giudice del merito nella valutazione della tempestività e del corretto computo del termine di decadenza.
Massime di principio
- Il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 1, L. n. 228/2012 decorre in linea di principio dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, ma la sua applicazione concreta richiede l'accertamento dell'effettiva conoscenza, da parte del creditore, della definitività della confisca.
- La mera omissione di comunicazioni dell'autorità non può automaticamente precludere la tutela del creditore in buona fede: il giudice deve verificare se il creditore abbia effettivamente e incolpevolmente ignorato la data di definitività e, se ciò risulti, valutare la rimessione in termini o comunque ammettere la domanda.
- Nei procedimenti iniziati prima del 13/12/2011 si applicano le norme transitorie della L. n. 228/2012 (commi 194-206) e non la disciplina del d.lgs. n. 159/2011; occorre dunque porre attenzione alla normativa applicabile in base alla data di instaurazione del procedimento.
- Spetta al creditore fornire elementi probatori sulla propria conoscenza o ignoranza del provvedimento (es. data di ricezione di comunicazioni, ricerche in registri pubblici, data di apprendimento effettiva) e, in caso di ritardo, attivare tempestivamente la richiesta di rimessione in termini documentando la causa non imputabile.
- Il giudice deve motivare specificamente sulla conoscenza effettiva del creditore: una mera affermazione della tardività senza valutare la buona fede e la documentazione prodotta non è sufficiente.
- Azioni pratiche consigliate per i creditori in situazioni analoghe: conservare le ricevute PEC e raccomandate, verificare pubblicazioni e comunicazioni presso l'Agenzia e il tribunale competente, documentare tempestivamente la data di apprendimento della definitività e chiedere immediata rimessione in termini se il termine è stato superato per cause non imputabili.
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