Cassazione Penale, Sentenza n. 372/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Frongia impugna l'ordinanza del Gip che, decidendo su una richiesta di archiviazione relativa al reato indicato nell'art. 612, comma 2, cod. pen., ha disposto invece la restituzione degli atti al P.M. e ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta nei suoi confronti per un diverso reato, ossia incendio colposo ai sensi dell'art. 449 cod. pen. Il motivo dedotto è l'abnormità del provvedimento, poiché il Gip avrebbe disposto l'imputazione coatta per un reato non iscritto nel registro delle notizie di reato e diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il giudice per le indagini preliminari non può ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione per reati diversi da quelli inclusi nella richiesta di archiviazione, dovendo al più prescrivere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Il provvedimento del Gip è stato annullato senza rinvio nella parte in cui disponeva l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 449 cod. pen.; gli atti sono stati trasmessi al Procuratore della Repubblica di Oristano per il seguito.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Reato originariamente oggetto della richiesta di archiviazione contro Frongia; utilizzato come riferimento per delimitare l'ambito delle indagini e dell'intervento del Gip.
art. 449 cod. pen.
Articolo relativo all'incendio colposo: il Gip aveva disposto l'imputazione coatta per questo reato, ma la Corte ha ritenuto l'ordine illegittimo perché il reato non risultava oggetto della richiesta di archiviazione né dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
art. 409 c.p.p., commi 4 e 5
Le disposizioni che regolano i poteri del Gip nell'intervenire sull'esercizio dell'azione penale devono essere interpretate in modo rigoroso per evitare ingerenze nell'autonomia della pubblica accusa; in particolare il Gip non può imporre al P.M. di formulare imputazioni per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione.
art. 335 c.p.p.
Strumento che il Gip può utilizzare per disporre l'iscrizione di ulteriori reati risultanti dagli atti: secondo la giurisprudenza, se il Gip ravvisa altri reati deve limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 e non ad ordinare l'imputazione coatta.
Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013 (massima richiamata)
è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza
Principio guida che vieta al Gip di disporre l'imputazione coatta per reati non oggetto della richiesta di archiviazione e individua l'azione corretta (iscrizione nel registro ex art. 335).
Sez. U. n. 40984 del 22/03/2018 ("Gianforte")
Conferma che il provvedimento del Gip che ordina l'imputazione coatta per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione è abnorme e che la persona interessata può ricorrere per cassazione avverso tale atto.
Massime di principio
- Il Gip non può ordinare al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione coatta per reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione: in tal caso deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
- L'ordine di imputazione coatta per una persona non sottoposta ad indagini o per reati non iscritti nel registro determina un'ingerenza illegittima nei poteri della pubblica accusa e può ledere i diritti di difesa della persona interessata.
- Quando il Gip ravvisa elementi per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione, la corretta attivazione procedurale è la restituzione degli atti al P.M. o l'iscrizione nel registro ex art. 335, non l'imposizione di imputazioni coatte.
- La disposizione dei poteri di intervento del Gip (art. 409 c.p.p., commi 4 e 5) va interpretata rigorosamente per preservare l'autonomia dell'ufficio del pubblico ministero.
- Il soggetto destinatario di un ordine di imputazione coatta illegittimo può impugnare il provvedimento per abnormità anche in Cassazione; la Corte può annullare senza rinvio la parte illegittima e disporre la trasmissione degli atti al P.M. per il seguito.
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