Sentenza n. 6980/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento D/5232/2025 emesso dalla Ambasciata d'Italia in India (New Delhi) il giorno 18.09.2025, notificato al ricorrente in data 24.09.2025, con il quale si dispone il rigetto della domanda di rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato". - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia in India
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia in India che aveva rigettato la domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l'intervenuto rilascio del visto d'ingresso per lavoro. Il ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio e ha chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese. Poiché la pretesa sostanziale è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, ritenuta soccombente sostanziale, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
per l'annullamento previa sospensione
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un diniego amministrativo, l'amministrazione adotta un comportamento o un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal successivo soddisfacimento della pretesa del ricorrente, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale soccombente sostanziale.
Come è indicizzato
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