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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32455/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di dismissione immobiliare di un ente previdenziale. Un soggetto, coniugato in comunione legale, aveva dapprima condotto in locazione un appartamento dell'ente e poi aveva aderito alla proposta di acquisto, optando però per il solo usufrutto. La coniuge aveva partecipato al rilascio della procura per la stipula del rogito e l'atto risultava trascritto a favore di entrambi i coniugi, ma con oggetto un usufrutto limitato alla vita del solo marito. Alla morte di quest'ultimo, la moglie era rimasta nell'immobile ritenendo di esserne usufruttuaria; l'ente aveva quindi agito per rilascio e risarcimento del danno da occupazione sine titulo. La convenuta aveva resistito sostenendo che la procura e il rogito dovessero essere interpretati come costitutivi di un usufrutto congiuntivo, oppure che comunque, in regime di comunione legale, il diritto fosse acquisito anche da lei; aveva inoltre proposto domande risarcitorie contro il procuratore e il notaio per asserita difformità dell'atto rispetto alla volontà dei mandanti. In appello il giudice di merito aveva escluso la titolarità dell'usufrutto in capo alla ricorrente, riconoscendo tuttavia al locatore/proprietario un risarcimento solo dal momento della notifica della citazione, e non dalla morte dell'usufruttuario. Nel ricorso per cassazione la coniuge ha dedotto, con il secondo motivo, violazione delle norme sulla comunione legale e sull'interpretazione della procura e del rogito, sostenendo che l'acquisto dovesse considerarsi con diritto di accrescimento reciproco; con il terzo motivo ha censurato la quantificazione del danno in favore dell'ente, lamentando difetto di prova e erroneo ricorso a criteri presuntivi e a quotazioni di mercato. Nel ricorso incidentale l'ente ha invece contestato la decorrenza del risarcimento dal 2010 e la compensazione delle spese, sostenendo che il danno da occupazione sine titulo fosse in re ipsa e dovesse decorrere dal 2002.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della coniuge e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'ente. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui l'atto aveva costituito un mero co-usufrutto, non un usufrutto congiuntivo con reciproco accrescimento, osservando che il regime di comunione legale non trasforma automaticamente il diritto reale acquistato in un usufrutto congiuntivo e che, nel caso concreto, il diritto era stato costituito per la vita di uno solo dei coniugi. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla liquidazione del danno perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito e priva di adeguata specificazione degli atti e documenti richiamati. Quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato sia sulla decorrenza del danno, desumendo dal comportamento dell'ente una mancanza di interesse all'immediata disponibilità del bene, sia sulla compensazione delle spese, giustificata dalla peculiarità della controversia; ha inoltre escluso che l'occupazione sine titulo produca un danno automaticamente in re ipsa, richiedendosi invece allegazione e prova anche presuntiva. Le spese di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito o dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di appello.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve esporre compiutamente le vicende processuali rilevanti e individuare specificamente atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 177 c.c.

    Il regime di comunione legale non implica di per sé che un diritto reale acquistato con riferimento a uno solo dei coniugi si trasformi in usufrutto congiuntivo con accrescimento reciproco.

  • art. 179 c.c.

    La norma sull'esclusione dall'acquisto comune non è pertinente a sostenere che il bene o il diritto oggetto di acquisto debba mutare natura; riguarda semmai la titolarità esclusiva del diritto oggetto dell'acquisto.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla parte per sostenere il trasferimento coattivo del diritto di usufrutto, ma non accolto perché ritenuto insussistente il presupposto della volontà negoziale prospettata.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 978 c.c. e ss.

    Richiamati dall'ente ricorrente incidentale per sostenere la semplicità della disciplina dell'usufrutto; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse impropriamente a una diversa valutazione del merito.

  • Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645

    È stata richiamata per affermare che l'occupazione sine titulo non genera automaticamente un danno in re ipsa e che il pregiudizio deve essere allegato e provato anche per presunzioni.

  • Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400

    Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese, configurandolo come controllo esterno sulla non illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • In tema di acquisto di un diritto reale in regime di comunione legale, la sola partecipazione di entrambi i coniugi alla stipula non basta a configurare un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento, se dagli atti risulta che l'oggetto del negozio era un usufrutto riferito alla vita di uno solo di essi.
  • La comunione legale non trasforma automaticamente il contenuto del diritto acquistato: occorre distinguere tra co-usufrutto, che si estingue per la quota del coniuge premorto, e usufrutto congiuntivo, che richiede un'esplicita o comunque desumibile volontà di accrescimento reciproco.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'interpretazione delle prove documentali e il convincimento tratto dal giudice di merito, se la motivazione è coerente e logicamente argomentata.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le vicende processuali e i documenti rilevanti; la genericità dei richiami comporta inammissibilità della censura.
  • L'occupazione sine titulo di un immobile non integra automaticamente un danno in re ipsa: il pregiudizio va allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni.
  • La decorrenza del risarcimento per occupazione senza titolo può essere ancorata dal giudice a elementi fattuali che escludano un interesse immediato del proprietario alla disponibilità del bene.
  • La compensazione delle spese di lite è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o erroneità della motivazione, non potendo la parte limitarsi a sostituire la propria diversa valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioniSpese di lite
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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