Ordinanza n. 1966/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere per quanto riguarda il ricorso introduttivo la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; per quanto riguarda i motivi aggiunti, l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta in data 25.06.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Caserta il 25 giugno 2026; anteriormente, silenzio sulla domanda di conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di diniego della Prefettura di Caserta, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La questione cautelare riguarda la rilevanza ostativa dello svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello originariamente collegato al rapporto stagionale. Dalla motivazione emerge che il rapporto di lavoro stagionale era stato effettivamente instaurato e si era svolto regolarmente per il periodo prescritto dall’art. 24 d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza, richiamando l’orientamento della Sezione secondo cui lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro non impedisce la conversione del permesso di soggiorno stagionale quando il rapporto di lavoro stagionale sia stato effettivamente instaurato e abbia avuto regolare svolgimento per il periodo prescritto dall’art. 24 d.lgs. 286/1998. Ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento di diniego impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
rapporto di lavoro stagionale effettivamente instaurato e regolarmente svolto per il periodo prescritto
La Sezione ritiene che la conversione del permesso di soggiorno stagionale non sia impedita dal successivo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, se il rapporto stagionale è stato effettivamente instaurato e regolarmente svolto per il periodo richiesto dalla norma.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello originariamente collegato al lavoro stagionale non costituisce, di per sé, ostacolo alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno stagionale, assume rilievo la verifica che il rapporto di lavoro stagionale sia stato effettivamente instaurato e abbia avuto regolare svolgimento per il periodo prescritto dall’art. 24 d.lgs. 286/1998.
- In sede cautelare, la sussistenza di apprezzabili profili di fondatezza della censura relativa all’erronea considerazione del diverso datore di lavoro può giustificare la sospensione dell’efficacia del diniego di conversione del permesso di soggiorno.
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