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Sentenza

Sentenza n. 566/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 249 pubblicata in data 16/07/2024.

Giustizia amministrativa202501758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 249 del 16 luglio 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 249 del 16 luglio 2024, passata in giudicato il 13 maggio 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, intimato, non si è costituito. Con memoria del 18 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la rinuncia, pur priva delle formalità richieste dall'art. 84 c.p.a., consentisse comunque di desumere, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata nel merito la pretesa di ottemperanza. Le spese sono state compensate, conformemente alla richiesta dei ricorrenti e in considerazione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza promossa dai ricorrenti.

  • art. 84 c.p.a.

    Anche una rinuncia priva delle formalità prescritte può consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, una dichiarazione di rinuncia al ricorso priva delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a. può comunque essere valorizzata, ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, quale elemento idoneo a desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e a determinare l'improcedibilità del giudizio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del processo, il giudice può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare nel merito la pretesa esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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