Cassazione Penale, Ordinanza n. 14320/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per un fatto di resistenza/omessa collaborazione al controllo di polizia, deducendo due censure: con il primo motivo lamentava il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione in appello di documentazione sanitaria, sostenendo che la terapia farmacologica in corso avrebbe potuto provocare effetti collaterali tali da impedirgli di rispondere al citofono e di aprire la porta agli operanti; con il secondo motivo contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici e manifestamente infondati: il primo perché non illustrava la decisività della prova documentale e si risolveva in una mera congettura; il secondo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo non manifestamente illogico l'insussistenza dei presupposti della tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito neghi, con argomentazione non manifestamente illogica, la ricorrenza dei presupposti applicativi.
Corte cost. n. 186 del 2000
In caso di ricorso inammissibile, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile una mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la richiesta di acquisizione di documentazione deve indicare in modo puntuale la decisività della prova omessa; non è sufficiente prospettare ipotesi alternative o meri scenari congetturali sulla possibile rilevanza del documento.
- È manifestamente infondato il motivo che si limiti a contestare il diniego di acquisizione probatoria senza dimostrare come la prova richiesta avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di una motivazione di merito non manifestamente illogica; in sede di legittimità non è sufficiente opporre una diversa lettura del fatto se la motivazione impugnata è coerente e logicamente sostenibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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