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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 257/2024 del 30.12.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 161/2024.

Giustizia amministrativa202500201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, n. 257/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, passata in giudicato il 29 maggio 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto, quale docente precaria con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, mediante attribuzione complessiva di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Larino e ha rilevato che il titolo era stato notificato all’Amministrazione in copia conforme tramite PEC il 30 dicembre 2024. In applicazione dell’art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 e dalla l. 197/2022, ha affermato che, per le sentenze del giudice ordinario, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha inoltre ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché l’Amministrazione non aveva ancora adempiuto e la somma richiesta coincideva con quella stabilita dal giudicato, ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro beneficio equipollente, per gli anni indicati, per complessivi euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l’esecuzione su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 650,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti

    A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha introdotto, tra l’altro, la modifica dell’art. 475 c.p.c. sulla forma del titolo esecutivo giudiziale.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022, applicata dal giudice alla forma del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando la controversia rientra nell’ambito previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c.
  • In presenza di un giudicato che riconosce una somma determinata e dell’inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, e può essere incaricato di eseguire il giudicato entro un ulteriore termine decorrente dalla vana scadenza di quello assegnato all’amministrazione e previa istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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