Sentenza n. 627/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 992/2024 (n. 1951/2023 rg), emessa in data 13.5.2024, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, giudice del lavoro, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 992/2024, passata in giudicato e non impugnata, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero all'erogazione del buono e al pagamento delle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione per l'esecuzione; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo. La domanda di penale è stata successivamente rinunciata. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, il termine processuale previsto per il rito camerale era rispettato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, il Tribunale ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Collegio non ha provveduto sulla penale, essendovi stata rinuncia. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione attribuisce al giudice amministrativo la cognizione dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo di conformarsi al contenuto decisorio.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali propri del giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
È richiamato quale base organizzativa per l'individuazione del responsabile della Direzione generale nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nel conformarsi al contenuto decisorio della pronuncia, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l'assenza di uno specifico stanziamento di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'adempimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di svolgere tutte le fasi contabili necessarie all'esecuzione, inclusa l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
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