Cassazione Penale, Sentenza n. 2885/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato l'autorizzazione a trascorrere due volte la settimana per due ore dagli arresti domiciliari per procurarsi generi di prima necessità, dopo il trasferimento dell'indagato in altro alloggio dove il soggetto ospitante (Unciotto/Uncitto) convive con lui. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione denunciando che nulla era cambiato rispetto alla precedente sistemazione (anche nella prima abitazione l'ospitante lo avrebbe accolto) e ha lamentato violazione dell'art. 284, terzo comma, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'identità delle condizioni di vita tra la precedente abitazione (dove il ricorrente dimorava da solo e perciò era stata concessa l'autorizzazione) e la nuova ubicazione a Castel San Giorgio, presso la quale l'ospitante convive con l'indagato: la presenza congiunta nell'immobile elimina la necessità dell'autorizzazione a uscire per l'approvvigionamento. La Corte ha quindi ritenuto legittima la revoca del permesso di allontanamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersi elementi per ritenere l'esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione alla luce della sentenza n.186 del 13 giugno 2000.
Norme richiamate
art. 284, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle prescrizioni sulle autorizzazioni per allontanarsi dal domicilio; la Corte osserva che l'autorizzazione è soggetta a criteri di particolare rigore e non può essere ritenuta persistente rispetto a una diversa sistemazione logistica senza adeguate deduzioni fattuali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Sentenza della Corte di Cassazione 13 giugno 2000 n.186
Giurisprudenza richiamata per valutare l'eventuale responsabilità (colpa) del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione e la conseguente determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il trasferimento dell'imputato sottoposto a misura cautelare in un diverso alloggio comporta l'onere di dimostrare che le condizioni che giustificavano precedenti autorizzazioni permangano anche nella nuova sistemazione; in mancanza la revoca è legittima
- La convivenza con il soggetto ospitante che possa provvedere alle esigenze primarie dell'ospitato può essere considerata motivo idoneo a escludere l'esigenza di autorizzazioni per l'allontanamento dal domicilio, anche se l'ospitante è occupato a tempo pieno
- In sede di cassazione non vengono facilmente rimesse al riesame questioni puramente fattuali: chi impugna deve indicare e provare l'identità delle condizioni fattuali che giustificavano il provvedimento originario
- Il mancato successo dell'impugnazione può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; è opportuno valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla per evitare sanzioni economiche
- La previsione di autorizzazioni per necessità di vita è regolata da criteri di rigorosa valutazione: il giudice della cautela verifica caso per caso la reale e attuale esigenza di allontanamento dal domicilio
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