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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18013/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per vizio di motivazione: si contestava che il Tribunale del riesame avesse ritenuto sussistente il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., facendo leva sulla condizione di straniero e sui rapporti con connazionali implicati in reati, nonostante l'indagato fosse cittadino italiano, nato e residente in Italia, come risulta dagli atti; si denunciava quindi l'assenza di concretezza e attualità delle circostanze poste a fondamento del pericolo di fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al vizio denunciato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il pericolo di fuga non può fondarsi su una mera presunzione (ad es. la condizione di straniero) ma richiede elementi concreti e attuali che dimostrino la preparazione o la reale intenzione di sottrarsi al processo. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia attribuito illegittima rilevanza allo status di straniero (non corrispondente al vero) e a 'stretti rapporti' con altri soggetti senza precisarne la concretezza e l'attualità. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione del pericolo di fuga e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio su quel punto, lasciando impregiudicate le restanti decisioni cautelari.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; qui è stato utilizzato dal ricorrente per contestare la mancata e illogica motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga.

  • art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Definisce il pericolo di fuga come una delle esigenze cautelari; la Corte precisa che la sua sussistenza richiede elementi concreti e attuali e non può basarsi sulla sola condizione di straniero.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione di annullamento parziale dell'ordinanza.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale del riesame a cui è stato rinviato il nuovo giudizio sul pericolo di fuga.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti: è uno dei capi di imputazione nel procedimento che ha originato la misura cautelare.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo al riciclaggio (uno dei capi contestati): citato tra le imputazioni rilevanti ai fini della custodia cautelare complessiva, ma non oggetto del vizio motivazionale impugnato.

  • art. 628, commi 1 e 3, n.1, cod. pen.

    Articolo relativo al reato di rapina (altro capo di imputazione menzionato nel procedimento), inserito nel quadro fattuale per il quale era stata disposta la misura cautelare.

  • art. 629, commi 1 e 2, cod. pen.

    Norma connessa alla rapina e alle circostanze aggravanti, indicata tra le imputazioni presenti negli atti.

Massime di principio

  • Il pericolo di fuga non può fondarsi sulla sola condizione di straniero: occorrono elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino preparazione o intenzione di sottrarsi al processo.
  • Rapporti o contatti dell'indagato con soggetti coinvolti in attività illecite devono essere indicati con precisione (quando, come e in che modo potrebbero agevolare una fuga) per assumere rilievo cautelare.
  • Se la motivazione del giudice di merito contiene inesattezze documentate (es. errata qualificazione dello status anagrafico), la decisione cautelare può essere annullata nella parte interessata dal vizio.
  • La Cassazione può disporre l'annullamento limitato a specifici profili (qui il pericolo di fuga) e rinviare il punto al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
  • In presenza di cittadinanza italiana, nascita e residenza nel territorio, la presunzione di rischio di fuga è più debole: il giudice deve corroborare tale valutazione con elementi aggiuntivi.

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