Cassazione Penale, Sentenza n. 42945/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., che aveva colpito l'intero capitale sociale e il patrimonio aziendale di due società (Effebm s.r.l. e Studio Magnano & Partners s.r.l.) ritenute strumentali e riconducibili al Magnano nell'ambito di contestate condotte di corruzione propria (capi 7) e 10)) e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (capo 9). Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione per riproduzione pedissequa di argomentazioni emesse da altro Tribunale; (ii) mancata valutazione adeguata della configurabilità delle ipotesi di corruzione e del ruolo concreto del Magnano (assenza di indicazioni su quale utilità indebita abbia ricevuto e sul nesso con gli atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale Colombo); (iii) incongruenze temporali e probatorie circa i pagamenti e la strumentalità delle società; (iv) assenza di motivazione sul periculum (pericolo concreto di protrazione/agevolazione di reati) e, soprattutto, violazione del principio di proporzionalità per il sequestro totale delle partecipazioni e del patrimonio aziendale, senza considerare misure alternative meno invasive o la prevalenza dell'attività lecita delle società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini precisati: ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo (la mera riproduzione di argomentazioni di altra autorità non costituisce di per sé assenza di scrutinio) e ha confermato che, sul piano del "fumus" e del "periculum", l'ordinanza impugnata aveva fondamento dovendo rilevarsi la riferibilità effettiva delle società al Magnano e la loro strumentalizzazione nei pagamenti corruttivi. Tuttavia la Corte ha annullato il sequestro nella parte riguardante la proporzionalità: il Tribunale di merito non ha adeguatamente motivato la impossibilità di adottare misure meno invasive né ha comparato l'uso illecito delle società con la loro attività imprenditoriale lecita, né ha valutato strumenti alternativi idonei a perseguire l'obiettivo cautelare. Per tali ragioni la misura reale è stata annullata con rinvio al Tribunale di Monza affinché integri la motivazione e rivaluti la proporzionalità e l'eventuale limitazione del vincolo.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo impeditivo volto a interrompere situazioni di pericolosità connesse alla disponibilità della "cosa"; la Corte ne conferma la finalità preventiva di impedire la protrazione o reiterazione della condotta illecita o la produzione di ulteriori pregiudizi.
art. 275, cod. proc. pen.
Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari personali che la giurisprudenza estende anche al sequestro preventivo; il giudice deve motivare sull'impossibilità di misure alternative meno invasive.
art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Riferimento alla fattispecie penale dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (pena/fitness del profitto di reato) utilizzata nella contestazione al capo 9; la Corte distingue il sequestro per il profitto di reato (non oggetto del ricorso) dal sequestro impeditivo oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo richiede: fumus del reato e periculum concreto e specificamente motivato; non è sufficiente la mera affermazione del pericolo, bisogna dimostrare con elementi di fatto la strumentalità dell'ente rispetto ai reati.
- La riproposizione di argomentazioni già espresse da altra autorità non invalida di per sé la decisione, purché sia evidente che sia stato comunque operato un scrutinio delle censure; va però evitata la mera copia pedissequa senza autonoma valutazione.
- Sulla proporzionalità grava l'onere motivazionale più stringente: il giudice deve comparare l'intensità dell'uso illecito dell'impresa con la sua attività lecita e valutare l'esistenza di misure meno invasive (sequestro parziale, limiti alla disponibilità, ecc.).
- Quando le società risultano formalmente intestate a terzi, è necessario provare la disponibilità effettiva del ricorrente (poteri di fatto, controllo, rapporti familiari) per giustificare misure reali ampie; la mera intestazione formale non esclude automaticamente la necessità di un'analisi comparata della proporzionalità.
- In fase difensiva, per contrastare un sequestro impeditivo è utile documentare l'attività lecita pregressa delle società, proporre misure alternative concrete e fornire elementi che incidano sul nesso di strumentalità tra le società e le condotte illecite.
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