Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 616/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, - del provvedimento d’interruzione del Progetto Terapeutico Riabilitativo ex art. 60 d.P.C.M. 12.01.2017 e Linee Guida Autismo I.S.S. ad approccio ABA, elaborato ed eseguito dal C.N.R. di Messina su mandato dell’A.S.P. di Trapani, di estremi e contenuto non noti, emanato dall’A.S.P. Trapani e comunicato informalmente dal C.N.R. ai ricorrenti nel corso di una riunione operativa in data 19.03.2025, con cui di fatto è cessata la presa in carico sanitaria di -OMISSIS-; - del silenzio/inadempimento serbato dall’A.S.P. Trapani sull’istanza di presa in carico/diffida presentata dai ricorrenti in data 24.03.2025 e finalizzata al ripristino immediato del trattamento terapeutico e riabilitativo ad approccio ABA in favore di -OMISSIS-, secondo le modalità e l’intensità prescritte nel vigente Piano Terapeutico Personalizzato, garantendo la continuità terapeutica con il team attualmente operante, in ambiente domiciliare ed extradomiciliare ovvero in tutti i contesti sociali di vita; – di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo di -OMISSIS- a fruire dell’elaborazione ed esecuzione di un Progetto personalizzato per il trattamento terapeutico e riabilitativo ad approccio ABA, avente medesime continuità metodologica e terapeutica, intensità, contesti di intervento e caratteristiche di comprensività, di quello elaborato dal C.N.R. di Messina in data 30.12.2022, così come integrato dalla valutazione psico/funzionale del 30.12.2024, a carico dell’A.S.P. di Trapani ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante condanna al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità;

Giustizia amministrativa202500998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Interruzione del progetto terapeutico riabilitativo ad approccio ABA e silenzio dell’ASP di Trapani sull’istanza di presa in carico e ripristino del trattamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, di estremi non noti, con cui sarebbe stata interrotta la presa in carico sanitaria del figlio nell’ambito di un progetto terapeutico riabilitativo ad approccio ABA elaborato ed eseguito dal CNR di Messina su mandato dell’ASP di Trapani. È stato inoltre impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’ASP sull’istanza del 24 marzo 2025, volta al ripristino del trattamento secondo il piano terapeutico personalizzato vigente, con continuità metodologica, terapeutica e assistenziale, nonché chiesto l’accertamento del diritto soggettivo a un progetto personalizzato avente caratteristiche analoghe a quello precedente o, in subordine, il rimborso dei costi di terapie private equivalenti. In via cautelare era stato chiesto il ripristino del precedente trattamento. Nel corso del giudizio l’ASP ha prodotto un nuovo piano terapeutico, elaborato secondo le Linee Guida AssoTABA 2017, che prevede una terapia comportamentale presso un centro diurno e interventi rivolti al potenziamento delle capacità adattive, della comunicazione e dell’acquisizione di nuove abilità. La ricorrente ha quindi rinunciato formalmente alla domanda cautelare, dichiarando che i nuovi atti avevano modificato il quadro della controversia e riservandosi di impugnarli separatamente.

La decisione

Il Collegio non ha definito il merito né ha deciso definitivamente sulla domanda cautelare. Dopo il passaggio in decisione, ha rilevato seri dubbi sull’attualità dell’interesse a ricorrere contro gli atti originariamente impugnati, poiché l’ASP aveva adottato una nuova proposta di intervento terapeutico e prodotto una relazione clinica successiva, mentre la ricorrente aveva rinunciato alla domanda cautelare e riconosciuto che gli atti sopravvenuti avevano modificato sostanzialmente la controversia. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell’attualità dell’interesse a ricorrere. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Richiamato quale base normativa del progetto terapeutico riabilitativo oggetto della controversia; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione; il TAR lo ha applicato al dubbio sull’attualità dell’interesse a ricorrere.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento UE 2016/679

    Richiamato, unitamente alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta atti sopravvenuti che modificano concretamente il quadro provvedimentale originariamente impugnato, l’interesse a ricorrere contro gli atti precedenti deve essere verificato in termini di attualità e concretezza.
  • La rinuncia alla domanda cautelare e la dichiarazione del ricorrente secondo cui gli atti sopravvenuti hanno fatto venir meno l’interesse al ripristino della precedente situazione possono costituire elementi rilevanti per dubitare dell’attualità dell’interesse alla decisione sul ricorso originario.
  • Qualora intenda fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.