Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13022/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (Romano Giovanni deceduto il 1° giugno 2021). Decisione pronunciata il 9 febbraio 2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per furto e tentato furto; unico motivo dedotto: falsa applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al modestissimo valore economico dei beni sottratti

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma usata per contestare il reato di furto relativo all'impossessamento di beni sottratti dall'esercizio commerciale

  • art. 56 cod. pen.

    Applicata per qualificare come tentativo condotte dirette in modo non equivoco a consumare il reato (tentato furto della confezione di profumo)

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Richiamata nel capo di imputazione insieme a art. 624 per configurare la specifica tipologia di reato contestata (come da motivazione della sentenza di merito)

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la sussistenza di una circostanza attenuante/di minor rilevanza con riferimento al modesto valore dei beni; il giudice della presente pronuncia non si è pronunciato nel merito perché il processo si è estinto per morte dell'imputato

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio; le questioni di merito sollevate dall'imputato restano dunque prive di decisione sostanziale.
  • Se il valore dei beni sottratti è particolarmente modesto, il difensore può invocare l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (o altre norme attenuanti) per ottenere una riduzione di pena o diverso trattamento, salvo che il giudice ritenga diversamente dopo valutazione del caso concreto.
  • La qualificazione tra furto consumato e tentato va effettuata sulla base degli atti concreti diretti alla consumazione: l'art. 56 cod. pen. si applica quando manca l'effetto materiale per circostanze esterne (es. intervento della vigilanza).
  • La sopravvenuta estinzione del reato per morte non incide necessariamente sulle azioni civili per il risarcimento del danno, che possono sopravvivere nei confronti degli eredi o dei responsabili civili: è opportuno verificare separatamente la situazione civile.
  • In casi analoghi è utile chiedere comunque la sospensione o definizione del processo se sussistono cause estintive o circostanze rilevanti (età, salute, valore del bene), ma la morte dell'imputato rimane causa estintiva che chiude il procedimento penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.