Cassazione Penale, Sentenza n. 13022/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato (Romano Giovanni deceduto il 1° giugno 2021). Decisione pronunciata il 9 febbraio 2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto e tentato furto; unico motivo dedotto: falsa applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al modestissimo valore economico dei beni sottratti
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma usata per contestare il reato di furto relativo all'impossessamento di beni sottratti dall'esercizio commerciale
art. 56 cod. pen.
Applicata per qualificare come tentativo condotte dirette in modo non equivoco a consumare il reato (tentato furto della confezione di profumo)
art. 625 n. 2 cod. pen.
Richiamata nel capo di imputazione insieme a art. 624 per configurare la specifica tipologia di reato contestata (come da motivazione della sentenza di merito)
art. 62 n. 4 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la sussistenza di una circostanza attenuante/di minor rilevanza con riferimento al modesto valore dei beni; il giudice della presente pronuncia non si è pronunciato nel merito perché il processo si è estinto per morte dell'imputato
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale senza rinvio; le questioni di merito sollevate dall'imputato restano dunque prive di decisione sostanziale.
- Se il valore dei beni sottratti è particolarmente modesto, il difensore può invocare l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (o altre norme attenuanti) per ottenere una riduzione di pena o diverso trattamento, salvo che il giudice ritenga diversamente dopo valutazione del caso concreto.
- La qualificazione tra furto consumato e tentato va effettuata sulla base degli atti concreti diretti alla consumazione: l'art. 56 cod. pen. si applica quando manca l'effetto materiale per circostanze esterne (es. intervento della vigilanza).
- La sopravvenuta estinzione del reato per morte non incide necessariamente sulle azioni civili per il risarcimento del danno, che possono sopravvivere nei confronti degli eredi o dei responsabili civili: è opportuno verificare separatamente la situazione civile.
- In casi analoghi è utile chiedere comunque la sospensione o definizione del processo se sussistono cause estintive o circostanze rilevanti (età, salute, valore del bene), ma la morte dell'imputato rimane causa estintiva che chiude il procedimento penale.
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