Sentenza n. 14/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2013 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza di aggiornamento e revocato il titolo ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998. Il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato un automatismo tra l'esistenza di una condanna penale, precedenti di polizia e sanzioni amministrative e la revoca del titolo, senza formulare un concreto e adeguatamente motivato giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il ricorrente valorizzava la lunga permanenza in Italia dal 2009, la convivenza con moglie e figli, la stabile attività lavorativa, la condizione di handicap, la risalenza e la modesta entità della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, nonché l'estinzione, per esito positivo della messa alla prova, dei reati relativi alla patente contraffatta. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non avrebbe indicato in modo sufficientemente dettagliato le ragioni ostative. Il ricorrente contestava in particolare che il provvedimento finale avesse valorizzato anche un deferimento per rissa, mai indicato nei preavvisi, impedendogli di presentare osservazioni su tale elemento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha annullato il provvedimento impugnato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Questura si era limitata a un elenco acritico di procedimenti penali, precedenti e sanzioni, senza esprimere un adeguato giudizio concreto di pericolosità. L'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998 non prevede infatti un automatismo fondato sulla mera esistenza di condanne o sulla riconducibilità dei reati agli artt. 380 e 381 c.p.p.; tali elementi devono essere considerati nell'ambito di una valutazione motivata della pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, anche considerando il secondo preavviso di rigetto, più dettagliato, inviato ai difensori. Il deferimento per rissa, tuttavia, era stato valorizzato nel provvedimento finale senza essere stato previamente comunicato, sicché il ricorrente non era stato posto in condizione di controdedurre. Il giudice ha ordinato alla Questura di rinnovare integralmente il procedimento, nel contraddittorio con l'interessato, rivalutando l'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È rimasta impregiudicata la valutazione dei presupposti per il rilascio subordinato di un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso può essere revocato se lo straniero risulta pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità si tiene conto anche delle condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
La mera esistenza di condanne o la riconducibilità dei reati agli artt. 380 e 381 c.p.p. non determina automaticamente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'Amministrazione deve formulare un concreto e motivato giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve rendere comprensibile la valutazione amministrativa della pericolosità e non può limitarsi a un elenco acritico di precedenti e sanzioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non può fondarsi su elementi ostativi nuovi, non previamente comunicati nel preavviso di rigetto, poiché il destinatario deve essere posto in condizione di presentare osservazioni anche su tali elementi.
art. 337 c.p.
La condanna per resistenza a pubblico ufficiale costituisce un elemento da valutare nell'ambito del giudizio complessivo di pericolosità, ma non comporta automaticamente la revoca del titolo di soggiorno.
art. 380 c.p.p.
Il riferimento ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza costituisce un elemento valutabile ai fini della pericolosità, non un presupposto automatico di revoca.
art. 381 c.p.p.
Le condanne per delitti non colposi rientranti nell'ambito dell'articolo possono essere considerate nella valutazione della pericolosità, ma non sostituiscono il necessario giudizio individualizzato.
art. 168-bis c.p.
L'estinzione dei reati conseguente all'esito positivo della messa alla prova costituisce una circostanza rilevante nella complessiva rivalutazione della posizione dell'interessato.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
Resta impregiudicata la valutazione dei presupposti per il rilascio subordinato di un permesso di soggiorno di altro tipo.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo collegato alla mera esistenza di una condanna penale o alla riconducibilità del reato agli artt. 380 o 381 c.p.p.; l'Amministrazione deve formulare un giudizio concreto, attuale e adeguatamente motivato di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
- Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare complessivamente gli elementi rilevanti della posizione dell'interessato, inclusi la gravità, la risalenza e l'esito dei fatti penali, nonché la situazione personale e familiare e il radicamento nel territorio, evitando una mera elencazione di precedenti e sanzioni.
- La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire al destinatario di conoscere in modo effettivo gli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare il diniego. Se il provvedimento finale valorizza un elemento non indicato nel preavviso di rigetto, il procedimento è viziato per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché l'interessato non ha potuto presentare osservazioni su tale elemento.
- L'annullamento del diniego e della revoca del permesso di soggiorno per carenza di istruttoria, motivazione o partecipazione non determina il rilascio automatico del titolo, ma impone all'Amministrazione di rinnovare il procedimento e di riesaminare la posizione dell'interessato nel rispetto dei vincoli derivanti dalla sentenza.
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