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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11064/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un terreno adibito a parcheggio e deposito. In primo grado alcuni soggetti avevano chiesto l'accertamento dell'usucapione della proprietà del bene e il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda di usucapione. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione degli artt. 101, 190, 352 c.p.c. e 24 Cost. per l'asserita erroneità dell'affermazione della corte territoriale secondo cui nessuna parte aveva depositato la comparsa conclusionale; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, perché la corte d'appello avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; (3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame; (4) violazione degli artt. 1165, 1167 e 2943 c.c. per avere la corte territoriale ravvisato la presenza di atti interruttivi dell'usucapione. La Corte di cassazione ha condiviso la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e ha rilevato che la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata era un'altra: la corte d'appello aveva escluso la prova dell'esercizio del possesso uti dominus e della manifestazione dello ius excludendi alios sul fondo, ritenendo non provata una signoria esclusiva e continua, salvo l'apposizione di una recinzione nel 2006. Tale ratio non era stata specificamente censurata; i singoli motivi sono stati ritenuti inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché diretti a prospettare vizi processuali non decisivi, una rivalutazione del materiale probatorio, una censura generica dell'atto di appello e una contestazione che non colpiva la reale ragione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 3.500 per compensi oltre accessori e euro 200 per esborsi. Ha inoltre applicato l'art. 96 c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma ulteriore pari a quella liquidata per compensi, e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata; decisione conforme alla proposta

    La proposta ex art. 380-bis c.p.c. non ha funzione decisoria e non impedisce la composizione del collegio secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite richiamate nella pronuncia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    decisione in camera di consiglio

    La decisione resa a seguito della richiesta della parte ricorrente non costituisce una fase autonoma del giudizio di cassazione con funzione di riesame della proposta.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo al deposito delle conclusioni, ma ritenuto non decisivo perché la censura non evidenziava una lesione effettiva del diritto di difesa.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza sul mancato esame delle comparse conclusionali, ma non ritenuto idoneo a scalfire la decisione di merito.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato per contestare la gestione della fase decisoria in appello, senza successo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata reputata inammissibile o infondata per difetto di interesse.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove e il recepimento delle conclusioni del CTU; la doglianza è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria della corte territoriale, ma senza indicare una vera violazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo per dedurre nullità processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per il secondo motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio per cui l'appello è specifico se consente di comprendere e contestare le ragioni della decisione impugnata; non è necessario un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di usucapione e interruzione del possesso, ma la doglianza non ha colto la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1167 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di interruzione dell'usucapione; la Corte ha chiarito che la sentenza d'appello non faceva leva su atti interruttivi del proprietario.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato per sostenere l'interruzione dell'usucapione, ma ritenuto non pertinente alla reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato perché il ricorso è stato deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna per responsabilità aggravata e ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 27199 del 16/11/2017

    Cass., Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017

    Richiamato per il principio di specificità dell'atto di appello: è sufficiente confrontarsi con le ragioni della decisione di primo grado senza formulare un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 13880 del 06/07/2020

    Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorso è inammissibile se non censura una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.

  • art. 26419 del 20/11/2020

    Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020

    Richiamata per affermare il difetto di interesse nel dolersi della mancata lettura di scritti conclusionali che avrebbero contenuto osservazioni già proponibili nella fase istruttoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non investe specificamente una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, anche se vengono dedotte altre censure astrattamente corrette.
  • In tema di usucapione, non basta contestare genericamente atti interruttivi o singoli apprezzamenti probatori se la sentenza di merito ha escluso, a monte, la prova di un possesso uti dominus esclusivo, continuo e incompatibile con il diritto altrui.
  • Le doglianze che mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove, ivi comprese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non sono ammissibili in cassazione se non denunciano un vero vizio di violazione delle regole legali di giudizio o un'omissione decisiva.
  • L'eccezione di violazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede un progetto alternativo di sentenza, ma solo che l'appellante si confronti con le ragioni della decisione di primo grado indicando in modo specifico perché siano errate.
  • La mancata considerazione di scritti conclusionali o di deduzioni difensive è rilevante solo se incide concretamente sul diritto di difesa e sull'esito della causa; in difetto di interesse, la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso è deciso conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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