Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28596/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro nei giorni feriali (ore 8-18) esclusivamente in compagnia del figlio e nel territorio di Torino e provincia, aveva chiesto l'autorizzazione per lavorare anche il sabato e per svolgere l'attività nella provincia di Asti. Ha prodotto contratto di lavoro con Sofiacostruzioni srl e una richiesta del figlio/datoredilavoro. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta limitandosi a riportare "Non autorizza" senza motivazione. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in riferimento all'art. 111 Cost. (sesto e settimo comma) e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., lamentando la mancata considerazione della documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza era privo di motivazione, limitandosi al solo dispositivo "Non autorizza", senza confrontarsi con le ragioni e la documentazione addotte dal ricorrente. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui i provvedimenti che incidono sulla libertà personale sono impugnabili per violazione di legge e devono essere adeguatamente motivati. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Magistrato di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 111 Costituzione

    «[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra»

    I provvedimenti sulla libertà personale sono soggetti a ricorso in Cassazione per violazione di legge; ciò giustifica il sindacato di legittimità anche sui provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che modificano le modalità di esecuzione della detenzione

  • art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

    «[s]ono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»

    Conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale quando non vi siano altri rimedi

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale: le decisioni che regolano le modalità degli arresti domiciliari incidono sulla libertà personale e vanno ricomprese nella categoria dei provvedimenti impugnabili

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare il regime impugnatorio applicabile ai provvedimenti sulla libertà personale e il sindacato esteso anche nel merito

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente come parametro di legittimità; nella pronuncia la Corte non ha fondato il dispositivo su questa disposizione ma ha valorizzato il difetto di motivazione e i principi costituzionali e procedurali richiamati

Massime di principio

  • I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che incidono sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono provvedimenti sulla libertà personale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
  • La motivazione del provvedimento è essenziale: un atto limitato al solo dispositivo senza argomentazioni è viziato e comporta l'annullamento con rinvio.
  • Nel decidere su richieste di ampliamento temporale o territoriale per attività lavorativa il giudice deve confrontarsi esplicitamente con la documentazione prodotta (es. contratto di lavoro, dichiarazioni del datore di lavoro/convivenza) e spiegare le ragioni del diniego o delle eventuali condizioni imposte.
  • In situazioni analoghe conviene produrre documentazione chiara e specifica (contratto, orari, luogo di lavoro, dichiarazioni del datore) e chiedere al giudice che motivi specificamente gli eventuali rischi o esigenze di tutela che giustificano un diniego.
  • La mancanza di motivazione costituisce un vizio di legge autonomo: se il provvedimento è privo di ragioni, il rimedio è l'annullamento con rinvio e non la semplice conferma del diniego.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.