Cassazione Penale, Sentenza n. 28596/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro nei giorni feriali (ore 8-18) esclusivamente in compagnia del figlio e nel territorio di Torino e provincia, aveva chiesto l'autorizzazione per lavorare anche il sabato e per svolgere l'attività nella provincia di Asti. Ha prodotto contratto di lavoro con Sofiacostruzioni srl e una richiesta del figlio/datoredilavoro. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta limitandosi a riportare "Non autorizza" senza motivazione. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge in riferimento all'art. 111 Cost. (sesto e settimo comma) e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., lamentando la mancata considerazione della documentazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza era privo di motivazione, limitandosi al solo dispositivo "Non autorizza", senza confrontarsi con le ragioni e la documentazione addotte dal ricorrente. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui i provvedimenti che incidono sulla libertà personale sono impugnabili per violazione di legge e devono essere adeguatamente motivati. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Magistrato di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 111 Costituzione
«[c]ontro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra»
I provvedimenti sulla libertà personale sono soggetti a ricorso in Cassazione per violazione di legge; ciò giustifica il sindacato di legittimità anche sui provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che modificano le modalità di esecuzione della detenzione
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
«[s]ono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»
Conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà personale quando non vi siano altri rimedi
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento giurisprudenziale: le decisioni che regolano le modalità degli arresti domiciliari incidono sulla libertà personale e vanno ricomprese nella categoria dei provvedimenti impugnabili
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare il regime impugnatorio applicabile ai provvedimenti sulla libertà personale e il sindacato esteso anche nel merito
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente come parametro di legittimità; nella pronuncia la Corte non ha fondato il dispositivo su questa disposizione ma ha valorizzato il difetto di motivazione e i principi costituzionali e procedurali richiamati
Massime di principio
- I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che incidono sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono provvedimenti sulla libertà personale e sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
- La motivazione del provvedimento è essenziale: un atto limitato al solo dispositivo senza argomentazioni è viziato e comporta l'annullamento con rinvio.
- Nel decidere su richieste di ampliamento temporale o territoriale per attività lavorativa il giudice deve confrontarsi esplicitamente con la documentazione prodotta (es. contratto di lavoro, dichiarazioni del datore di lavoro/convivenza) e spiegare le ragioni del diniego o delle eventuali condizioni imposte.
- In situazioni analoghe conviene produrre documentazione chiara e specifica (contratto, orari, luogo di lavoro, dichiarazioni del datore) e chiedere al giudice che motivi specificamente gli eventuali rischi o esigenze di tutela che giustificano un diniego.
- La mancanza di motivazione costituisce un vizio di legge autonomo: se il provvedimento è privo di ragioni, il rimedio è l'annullamento con rinvio e non la semplice conferma del diniego.
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